Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio |
Data: | 04/08/2015 |
Numero: | 1360 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 19.4.162 - Regolamento 4 agosto 2015, n. 1360.
Regolamento (UE) 2015/1360 del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 407/2010 che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria
(G.U.U.E. 7 agosto 2015, L 210)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Negli ultimi anni, all'interno della zona euro è aumentato il livello di integrazione monetaria ed economica, con la conseguenza che l'assistenza finanziaria che va concessa a uno Stato membro la cui moneta è l'euro e che si trova di fronte a gravi difficoltà finanziarie dovrebbe giovare alla stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso.
(2) Dall'istituzione del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) è stato inoltre aggiunto all'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con decisione 2011/199/UE del Consiglio (1), un nuovo paragrafo, che precisa a quali condizioni gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità per la zona euro. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno istituito il meccanismo europeo di stabilità (MES) quale principale meccanismo di stabilità per la zona euro.
(3) Il MESF può prestare assistenza finanziaria dell'Unione a tutti gli Stati membri purché sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 122, paragrafo 2, del trattato e dal
(4) Lo strumento finanziario cui ricorrere per l'assistenza finanziaria a uno Stato membro la cui moneta è l'euro dovrebbe essere, di regola, il MES in conformità alle sue regole condivise. Tuttavia, possono verificarsi situazioni eccezionali in cui motivi pratici, procedurali o finanziari impongono il ricorso al MESF, in genere prima dell'assistenza finanziaria del MES o in parallelo a questa. Alla luce di tali situazioni, è opportuno recepire nel meccanismo di assistenza finanziaria inquadrato nel diritto dell'Unione quel principio di solidarietà rafforzata tra Stati membri la cui moneta è l'euro che è necessario per il buon funzionamento di un'unione monetaria.
(5) In tali circostanze, la concessione di nuova assistenza finanziaria dell'Unione a uno Stato membro la cui moneta è l'euro dovrebbe essere subordinata all'introduzione di disposizioni atte ad assicurare agli Stati membri la cui moneta non è l'euro una compensazione integrale qualora, a causa di un mancato pagamento al MESF, debbano essere impiegate risorse del bilancio generale dell'Unione e/o la Commissione debba chiedere risorse supplementari agli Stati membri la cui moneta è l'euro. Misure adeguate dovrebbero inoltre essere previste al fine di assicurare l'assenza di sovracompensazione di Stati membri la cui moneta non è l'euro, in caso di attivazione di strumenti volti a proteggere il bilancio generale dell'Unione, compreso il recupero dei crediti, ove necessario tramite compensazione a dei crediti e dei pagamenti nel corso del tempo.
(6) I prestiti del MESF sono garantiti dal bilancio generale dell'Unione. In caso di inadempimento in relazione a tale prestito, la Commissione, tenendo conto di eventuali eccedenze di disponibilità liquide, può richiedere fondi supplementari in eccesso rispetto agli attivi dell'Unione per garantire il servizio del debito dell'Unione. Il
(7) Ogni utilizzo del MESM al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria di uno Stato membro la cui moneta è l'euro sarà subordinata alla previsione di misure che mirino a che nessuna passività finanziaria sia subita da Stati membri la cui moneta non è l'euro. Detto principio è stato avallato dal Consiglio e dalla Commissione il 17 luglio 2015 in una dichiarazione comune sull'uso del MESM.
(8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 3 del
«2 bis. Nel caso in cui lo Stato membro beneficiario sia uno Stato membro la cui moneta è l'euro, la concessione di assistenza finanziaria dell'Unione è subordinata all'introduzione di disposizioni giuridicamente vincolanti, con la predisposizione di un apposito meccanismo, previamente all'erogazione, atte a garantire la compensazione integrale e immediata degli Stati membri la cui moneta non è l'euro per qualsiasi passività subiscano a causa del mancato rimborso da parte dello Stato membro beneficiario dell'assistenza finanziaria, alle condizioni da questa previste.
Sono altresì previste disposizioni adeguate al fine di assicurare l'assenza di sovracompensazione di Stati membri la cui moneta non è l'euro, in caso di attivazione di strumenti volti a proteggere il bilancio generale dell'Unione, compreso il recupero dei crediti, ove necessario mediante compesazione tra crediti e pagamenti nel corso del tempo.».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(1) Decisione del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011,che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1).
(2)
(3)