§ 6.5.12 - L.R. 29 dicembre 2015, n. 25.
Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di demanio marittimo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 demanio e patrimonio
Data:29/12/2015
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002
Art. 2.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002
Art. 3.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2002
Art. 4.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2002
Art. 5.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002
Art. 6.  Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002
Art. 7.  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002
Art. 8.  Inserimento dell'articolo 9-bis nella legge regionale n. 9 del 2002
Art. 9.  Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge regionale n. 9 del 2002
Art. 10.  Disposizioni transitorie
Art. 11.  Disposizioni in materia di trasferimenti di funzione


§ 6.5.12 - L.R. 29 dicembre 2015, n. 25.

Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di demanio marittimo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9

(B.U. 29 dicembre 2015, n. 341)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c bis) autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, ferme restando le funzioni di controllo di competenza delle autorità sanitarie ed in applicazione delle disposizioni comunitarie e statali;".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

"e ter) disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4".

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

"2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite in seduta congiunta la Commissione competente e la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, approva le direttive vincolanti per la disciplina degli usi del demanio marittimo con finalità turistico ricreative. Dette direttive sono approvate previo parere delle strutture tecniche regionali competenti in materia di difesa della costa, degli enti locali interessati, della competente autorità marittima e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, nonché delle associazioni regionali della pesca e dell'acquacoltura, delle associazioni ambientaliste e degli enti parco territorialmente interessati."

4. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

"5. Le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge non espressamente mantenute dalla Regione sono attribuite ai Comuni competenti per territorio.".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Funzioni dei Comuni

1. La Regione, sentiti i Comuni costieri e gli enti interessati, esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d).

2. I Comuni approvano, con le procedure di cui all'articolo 33 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) ed in conformità alle direttive regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, il Piano dell'arenile che approvato con le medesime procedure costituisce parte integrante del Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), avente ad oggetto la regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché l'individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica.

3. Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'articolo 42 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;

b) pulizia degli arenili;

c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale, fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-bis), della presente legge;

d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;

e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.

4. I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente.

5. Il Comune può riservare a se stesso, per fini di interesse pubblico, aree del demanio marittimo, nel rispetto delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

6. Qualora il Comune intenda utilizzare le predette aree per finalità diverse da quelle indicate nel comma 5, la relativa concessione è rilasciata dalla Regione.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2002 è soppressa la lettera d).

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2002 le parole ", le Province" sono soppresse.

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

"1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione), le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono esercitate dalla Regione e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze."

2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002 le parole "le Province" sono soppresse.

3. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

"4. La Regione o i Comuni competenti esercitano le funzioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna)."

 

     Art. 6. Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002 è abrogato.

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002 le parole "Le Province e" sono soppresse.

 

     Art. 8. Inserimento dell'articolo 9-bis nella legge regionale n. 9 del 2002

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis. Cabina di regia per il distretto turistico della costa emiliano-romagnola

1. La Regione Emilia-Romagna assume il principio del coordinamento fra le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione della normativa in materia di Distretto turistico balneare come necessario presupposto per gli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa ad esso correlati.

2. È istituita una Cabina di regia, quale organo consultivo, avente la funzione di individuare semplificazioni normative ed altre norme di agevolazione amministrativa strettamente correlate alle specifiche esigenze dei Comuni del Distretto turistico balneare, istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 17 gennaio 2014 (Istituzione del Distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola). La Cabina può altresì proporre misure di carattere organizzativo finalizzate a migliorare l'efficienza delle amministrazioni coinvolte.

3. La Cabina di regia propone alla Giunta regionale le innovazioni normative di cui al comma 2 al fine della loro verifica e sperimentazione, anche nella prospettiva di un eventuale allargamento ad altre zone del territorio regionale.

4. La Cabina di regia è composta dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, che la presiede, dall'Assessore regionale competente in materia di affari istituzionali e legislativi, dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia ed urbanistica, dall'Assessore regionale competente in materia di sicurezza territoriale, nonché dai sindaci dei Comuni del distretto e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. I prefetti delle province costiere dell'Emilia-Romagna, sottoscrittori dei protocolli d'intesa preliminari all'istituzione del distretto turistico balneare, sono invitati permanenti.

5. La Giunta regionale, su proposta della Cabina di regia, individua:

a) un nucleo tecnico, composto da dirigenti e funzionari regionali e delle altre amministrazioni coinvolte a supporto dell'istruttoria e dell'elaborazione delle proposte di cui al comma 2;

b) una sede di confronto congiunto con le rappresentanze delle categorie economiche e sociali, nonché con le organizzazioni sindacali, del territorio costiero.

6. La legge regionale, a garanzia della certezza dei rapporti giuridici e della coerenza con le altre azioni regionali di semplificazione, disciplina gli ambiti di applicazione delle misure procedimentali ed agevolative costituenti attuazione delle previsioni connesse al Distretto turistico balneare, fatta salva la disciplina dello Stato nelle materie di propria competenza.

7. La partecipazione ai lavori della Cabina di regia e degli organismi di cui al comma 5 non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.".

 

     Art. 9. Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge regionale n. 9 del 2002

1. Dopo l'articolo 9 bis della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:

Art. 9 ter. Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge, che fornisca informazioni su:

a) le attività svolte;

b) le concessioni adottate;

c) le attività di consultazione e confronto;

d) le attività di cui agli articoli 3, 6, 7, 7 bis.

2. Le strutture competenti della Giunta, delle Agenzie e degli enti regionali competenti per l'attuazione della presente legge si raccordano per la migliore valutazione della presente legge da parte dell'Assemblea legislativa.

 

     Art. 10. Disposizioni transitorie

1. I Piani dell'arenile che, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adottati dai Comuni come Piani operativi comunali (POC), ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), sono approvati, a conclusione del medesimo procedimento, come componenti dei RUE.

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di trasferimenti di funzione

1. Al fine di garantire la continuità amministrativa, nelle more del percorso di attuazione di cui agli articoli 68 e 69 della legge regionale n. 13 del 2015, per far fronte agli oneri connessi al subentro nei contratti e per far fronte alle spese di funzionamento relativi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli nell'ambito delle specifiche missioni e programmi, nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", afferente alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016-2018.