Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.6 celebrazioni e ricorrenze |
Data: | 20/10/1982 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 5.6.14 - L.R. 20 ottobre 1982, n. 47. [1]
Istituzione del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto
1. A conferma dei valori solennemente enunciati nel preambolo dello Statuto regionale, e a norma dell'art. 3, terzo comma, lettera m) dello stesso Statuto, è istituito il Comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto.
2. Il Comitato ha lo scopo di mantenere vivo e di onorare il ricordo delle vittime cadute nell'eccidio nazifascista dell'autunno 1944; e di promuovere e diffondere gli ideali di libertà, di pace, di democrazia, di giustizia sociale, di cooperazione e di solidarietà internazionale.
3. Il Comitato svolge ogni attività necessaria od opportuna al conseguimento dello scopo istituzionale. Può inoltre partecipare ad altri organismi aventi scopi affini o complementari.
1. Sono organi del Comitato l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente.
2. Partecipano di diritto all'Assemblea del Comitato:
a) la Regione Emilia-Romagna;
b) il Comune di Marzabotto;
c) il Comune di Grizzana;
d) il Comune di Monzuno;
e) la Città metropolitana di Bologna.
3. L'Assemblea approva lo Statuto, garantendo la presenza di rappresentanti dei familiari dei caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.
4. L'Assemblea nomina altresì il Consiglio direttivo e il Presidente.
1. I proventi del Comitato sono costituiti dai contributi:
- della Regione Emilia-Romagna;
- dei Comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno;
- la Città metropolitana di Bologna;
- di altri enti pubblici;
2. nonché da lasciti, donazioni, elargizioni di persone, associazioni ed enti privati.
3. La Regione Emilia-Romagna determina ed eroga i propri contributi a norma della
4. Il Comitato invia entro il mese di dicembre al Consiglio e alla Giunta regionali e agli altri enti che vi partecipano di diritto una relazione illustrativa dell'attività svolta nel corso dell'anno e dei programmi di massima da realizzare nell'anno successivo. Il Comitato invia altresì al Consiglio e alla Giunta regionali e agli altri enti che vi partecipano di diritto copia dei bilanci annuali preventivo e consuntivo.
1. Ogni carica o incarico, nessuno escluso od eccettuato, conferiti in seno al Comitato, sono coperti a titolo gratuito. Non sono consentiti compensi, ma solo rimborsi di spese documentate per attività e prestazioni effettuate in rappresentanza del Comitato stesso, purché preventivamente autorizzate, salvo consentire il conferimento di incarichi retribuiti a persone esterne al Comitato finalizzati esclusivamente alla gestione amministrativo-contabile del Comitato medesimo.
2. [Abrogato].
1. La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla