§ 5.6.14 - L.R. 20 ottobre 1982, n. 47.
Istituzione del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 celebrazioni e ricorrenze
Data:20/10/1982
Numero:47


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 5.6.14 - L.R. 20 ottobre 1982, n. 47. [1]

Istituzione del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto

 

Art. 1.

1. A conferma dei valori solennemente enunciati nel preambolo dello Statuto regionale, e a norma dell'art. 3, terzo comma, lettera m) dello stesso Statuto, è istituito il Comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto.

2. Il Comitato ha lo scopo di mantenere vivo e di onorare il ricordo delle vittime cadute nell'eccidio nazifascista dell'autunno 1944; e di promuovere e diffondere gli ideali di libertà, di pace, di democrazia, di giustizia sociale, di cooperazione e di solidarietà internazionale.

3. Il Comitato svolge ogni attività necessaria od opportuna al conseguimento dello scopo istituzionale. Può inoltre partecipare ad altri organismi aventi scopi affini o complementari.

 

     Art. 2.

1. Sono organi del Comitato l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente.

2. Partecipano di diritto all'Assemblea del Comitato:

a) la Regione Emilia-Romagna;

b) il Comune di Marzabotto;

c) il Comune di Grizzana;

d) il Comune di Monzuno;

e) la Città metropolitana di Bologna.

3. L'Assemblea approva lo Statuto, garantendo la presenza di rappresentanti dei familiari dei caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.

4. L'Assemblea nomina altresì il Consiglio direttivo e il Presidente.

 

     Art. 3.

1. I proventi del Comitato sono costituiti dai contributi:

- della Regione Emilia-Romagna;

- dei Comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno;

- la Città metropolitana di Bologna;

- di altri enti pubblici;

2. nonché da lasciti, donazioni, elargizioni di persone, associazioni ed enti privati.

3. La Regione Emilia-Romagna determina ed eroga i propri contributi a norma della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 7, nonché dell'art. 38 della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Comitato invia entro il mese di dicembre al Consiglio e alla Giunta regionali e agli altri enti che vi partecipano di diritto una relazione illustrativa dell'attività svolta nel corso dell'anno e dei programmi di massima da realizzare nell'anno successivo. Il Comitato invia altresì al Consiglio e alla Giunta regionali e agli altri enti che vi partecipano di diritto copia dei bilanci annuali preventivo e consuntivo.

 

     Art. 4.

1. Ogni carica o incarico, nessuno escluso od eccettuato, conferiti in seno al Comitato, sono coperti a titolo gratuito. Non sono consentiti compensi, ma solo rimborsi di spese documentate per attività e prestazioni effettuate in rappresentanza del Comitato stesso, purché preventivamente autorizzate, salvo consentire il conferimento di incarichi retribuiti a persone esterne al Comitato finalizzati esclusivamente alla gestione amministrativo-contabile del Comitato medesimo.

2. [Abrogato].

 

     Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 3 marzo 2016, n. 3.