Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 23/11/2015 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione del Comune di Montescudo - Monte Colombo mediante fusione |
Art. 2. Partecipazione e municipi |
Art. 3. Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali |
Art. 4. Contributi regionali |
Art. 5. Norma finanziaria |
Art. 6. Disposizioni transitorie |
§ 2.3.60 - L.R. 23 novembre 2015, n. 21.
Istituzione del Comune di Montescudo - Monte Colombo mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini
(B.U. 23 novembre 2015, n. 305)
Art. 1. Istituzione del Comune di Montescudo - Monte Colombo mediante fusione
1. Ai sensi dell'articolo 15 del
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della
3. Il territorio del Comune di Montescudo - Monte Colombo è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Monte Colombo e Montescudo come risultante dall'allegata cartografia.
4. [Il monitoraggio degli effetti scaturenti dal processo di fusione è esercitato dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 4, comma 5, della
Art. 2. Partecipazione e municipi
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del
2. Ai sensi dell'articolo 16 del
Art. 3. Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali
1. Il Comune di Montescudo - Monte Colombo subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Monte Colombo e Montescudo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Monte Colombo e Montescudo sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Montescudo - Monte Colombo.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Monte Colombo e Montescudo è trasferito al Comune di Montescudo - Monte Colombo, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della
Art. 4. Contributi regionali
1 Nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 16 della
2. La Regione eroga al Comune di Montescudo - Monte Colombo un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 92.000,00 euro all'anno.
3. Al Comune di Montescudo - Monte Colombo viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della
4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Montescudo - Monte Colombo:
a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della
b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.
5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia ed ai sensi dell'articolo 1, comma 131, della
Art. 5. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della
Art. 6. Disposizioni transitorie
1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Montescudo - Monte Colombo dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 124, lettera b), della
4. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b), della
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della
6. Agli amministratori del Comune di Montescudo-Monte Colombo, nato dalla fusione di più Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano per il primo mandato amministrativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della
ALLEGATO CARTOGRAFICO
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 14 della