§ 5.1.288 - L.R. 2 luglio 2015, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:02/07/2015
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifiche agli articoli 35 e 41 della L.R. 41/2012)
Art. 2.  (Norma Finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.288 - L.R. 2 luglio 2015, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).

(B.U. 8 luglio 2015, n. 61 Speciale)

 

Art. 1. (Modifiche agli articoli 35 e 41 della L.R. 41/2012)

1. Il punto 1) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 35 della L.R. 12 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è così sostituito:

"1) la disponibilità funzionale, documentata e certificata, di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;".

2. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 41 della L.R. 41/2012, le parole "entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2015".

 

     Art. 2. (Norma Finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non risultano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).