Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 24/03/2015 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'art. 3 della l.r. 41/2014) |
Art. 2. (Modifica all'art. 5 della l.r. 41/2014) |
Art. 3. (Integrazione all'art. 6 della l.r. 41/2014) |
Art. 4. (Modifiche all'art. 8 della l.r. 41/2014) |
Art. 5. (Modifiche e integrazioni all'art. 10 della l.r. 41/2014) |
Art. 6. (Modifiche all'art. 12 della l.r. 41/2014) |
Art. 7. (Modifica all'art. 13 della l.r. 41/2014) |
Art. 8. (Modifiche all'art. 15 della l.r. 41/2014) |
Art. 9. (Modifica all'art. 16 della l.r. 41/2014) |
Art. 10. (Modifica all'art. 18 della l.r. 41/2014) |
Art. 11. (Modifiche all'art. 23 della l.r. 41/2014) |
Art. 12. (Modifica all'art. 25 della l.r. 41/2014) |
§ 2.2.105 - L.R. 24 marzo 2015, n. 6.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale").
(B.U. 27 marzo 2015, n. 30 Speciale)
Art. 1. (Modifiche all'art. 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
a) alla lettera d) le parole "tutela dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "correlati profili di tutela ambientale";
b) alla lettera k) le parole "e privati" sono soppresse;
c) alla lettera n) le parole ", nonché il supporto e l'assistenza agli operatori del settore alimentare per il miglioramento dei parametri e degli standard di sicurezza alimentare" sono soppresse.
Art. 2. (Modifica all'art. 5 della
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 3. (Integrazione all'art. 6 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 4. (Modifiche all'art. 8 della
1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della
2. Il comma 4 dell'articolo 8 della
"4. In caso di cessazione anticipata il consigliere uscente è sostituito, su designazione dell'Ente competente.".
Art. 5. (Modifiche e integrazioni all'art. 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
2. Al comma 2 dell'articolo 10 della
Art. 6. (Modifiche all'art. 12 della
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della
2. Al comma 3 dell'articolo 12 della
3. Il comma 4 dell'articolo 12 della
"4. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8 del
4. Al comma 5 dell'articolo 12 della
a) al primo periodo le parole "o dipendente del Servizio Sanitario Nazionale" e "eventualmente rinnovabile," sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per quanto non espressamente previsto relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del Direttore Generale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 502/1992.".
Art. 7. (Modifica all'art. 13 della
1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 13 della
"m) garantisce il rispetto della normativa sulla sicurezza ed anticorruzione.".
Art. 8. (Modifiche all'art. 15 della
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della
"1. Il Direttore Sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento del conferimento dell'incarico, e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.".
2. Il comma 3 dell'articolo 15 della
"3. Il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è esclusivo a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Direttore Generale e comunque non superiore a cinque anni.".
Art. 9. (Modifica all'art. 16 della
1. Il comma 3 dell'articolo 16 della
"3. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è esclusivo a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Direttore Generale e comunque non superiore a cinque anni.".
Art. 10. (Modifica all'art. 18 della
1. Il comma 5 dell'articolo 18 della
"5. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda entro il termine previsto per l'adempimento di cui al comma 1, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo ed il Presidente della Giunta della Regione Molise, con provvedimento congiunto, assegnano un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale nominano un apposito commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.".
Art. 11. (Modifiche all'art. 23 della
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della
2. Al comma 2 dell'articolo 23 della
3. Al comma 3 dell'articolo 23 della
4. Al comma 4 dell'articolo 23 della
5. Il comma 7 dell'articolo 23 della
"7. Qualora l'Istituto ometta o ritardi l'adozione di uno degli atti di cui al presente articolo, la Regione Abruzzo, previa diffida ad adempiere in un termine di trenta giorni, può nominare, d'intesa con la Regione Molise, un "Commissario ad acta".".
Art. 12. (Modifica all'art. 25 della
1. Il comma 2 dell'articolo 25 della
"2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad espletare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi.".