Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni |
Capitolo: | 43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni |
Data: | 07/10/2015 |
Numero: | 177 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Criteri per la determinazione del compenso |
Art. 4. Aumento o riduzione del compenso |
Art. 5. Incarichi collegiali |
Art. 6. Compenso per attività su incarico della società |
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 43.1.82 - D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177.
Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.
(G.U. 10 novembre 2015, n. 262)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della
Visto l'articolo 2, comma 13, della
Visto il
Ritenuto che l'attività svolta dagli amministratori giudiziari presenta significative analogie con quella dei curatori fallimentari e che pertanto è opportuno, ai fini della liquidazione del compenso, adottare criteri omogenei a quelli previsti in materia di procedure concorsuali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 maggio 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'Albo istituito a norma dell'articolo 1 del
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «decreto legislativo»: il
b) «Albo»: l'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo;
c) «amministratore giudiziario»: il soggetto nominato dall'autorità giudiziaria per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati;
d) «Ministero»: il Ministero della giustizia.
Art. 3. Criteri per la determinazione del compenso
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, i compensi degli amministratori giudiziari sono liquidati sulla base dei seguenti criteri:
a) per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:
1) dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;
2) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
3) dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
4) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
5) dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
6) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
7) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
8) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;
b) per i beni costituiti in azienda, quando sono concessi in godimento a terzi, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:
1) dal 4,8% al 5,6%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;
2) dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
3) dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
4) dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
5) dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
6) dall'1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
7) dallo 0,3% allo 0,72% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
8) dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;
c) per i beni immobili, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore dei beni, non superiore alle seguenti misure:
1) dal 6% al 7% quando il valore non superi 16.227,08 euro;
2) dal 5% al 6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
3) dal 4,25% al 4,75% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
4) dal 3,5% al 4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
5) dal 2,75% al 3,25% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
6) dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
7) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
8) dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;
d) per i frutti che si ritraggono dai beni di cui alle lettere a), b) e c) e per i beni diversi da quelli di cui alle predette lettere, i compensi devono consistere in una percentuale calcolata sul valore, non superiore alle seguenti misure:
1) dal 3,6% al 4,2% quando il valore non superi 16.227,08 euro;
2) dal 3% al 3,6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
3) dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
4) dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
5) dall'1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
6) dall'1,2% all'1,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
7) dallo 0,27% allo 0,54% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
8) dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.
2. Per determinare il valore di cui al comma 1, si considera:
a) l'importo realizzato, per i beni liquidati;
b) il valore stimato dal perito ovvero, in mancanza, dall'amministratore giudiziario, per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione;
c) ogni altra somma ricavata.
3. Quando l'amministratore giudiziario assiste il giudice per la verifica dei crediti è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), all'amministratore giudiziario è corrisposto un ulteriore compenso del 5 per cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti.
5. Il compenso liquidato a norma del presente articolo non può essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro.
6. Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa.
7. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo nè passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra società del gruppo.
8. All'amministratore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento sull'importo del compenso determinato a norma del presente decreto. Sono altresì rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori.
9. Quando i beni sequestrati appartengono a più proposti, per la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva.
Art. 4. Aumento o riduzione del compenso
1. L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
a) complessità della gestione;
b) ricorso all'opera di coadiutori;
c) necessità e frequenza dei controlli esercitati;
d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;
f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.
2. Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 può essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.
Art. 5. Incarichi collegiali
1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di amministratori il compenso globale è determinato aumentando, in misura non superiore al 70 per cento, quello spettante al singolo amministratore a norma degli articoli 3 e 4.
2. In ogni caso, l'aumento o la diminuzione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono applicati sul compenso spettante ad uno o più componenti del collegio, quando risulta che le circostanze previste dal predetto articolo sono a questi ultimi esclusivamente riferibili.
Art. 6. Compenso per attività su incarico della società
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fini della liquidazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario per l'attività svolta a seguito di incarico conferito dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro.
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2794