§ 41.7.350 - D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 116.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di incentivi alle imprese.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:15/07/2015
Numero:116


Sommario
Art. 1.  Trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese
Art. 2.  Disposizioni finanziarie


§ 41.7.350 - D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 116.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di incentivi alle imprese.

(G.U. 4 agosto 2015, n. 179)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;

     Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 10, 12 e 19;

     Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nella riunione del 25 febbraio 2015;

     Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 25 marzo 2015;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese

     1. Sono trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, per la parte che già non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni amministrative in materia di incentivi, agevolazioni e servizi reali alle imprese esercitate sia da organi centrali e periferici dello Stato sia da enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale di cui agli articoli 12 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     2. È soppresso il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142 (Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere).

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie

     1. Al finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede in conformità ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

     2. È altresì direttamente assegnata alla Regione la quota di eventuali altri stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, anche conseguenti ad assegnazioni dell'Unione europea, relativi alle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, per la parte riferibile al territorio regionale.

     3. Le risorse assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 confluiscono in unico fondo la cui amministrazione è disciplinata dalla Regione.