§ 2.12.31 - L.R. 30 marzo 2015, n. 4.
Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.12 enti locali
Data:30/03/2015
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Compenso attribuibile al Sindaco)
Art. 3.  (Indennità di funzione del Vice Sindaco)
Art. 4.  (Indennità di funzione degli assessori comunali)
Art. 5.  (Gettoni di presenza dei consiglieri dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti)
Art. 6.  (Indennità di funzione dei consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
Art. 7.  (Indennità di funzione del Presidente del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
Art. 8.  (Diaria mensile da corrispondere al Sindaco che riveste la carica di Presidente di una Unité des Communes valdôtaines)
Art. 9.  (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo)
Art. 10.  (Modificazione alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4)
Art. 11.  (Disposizioni finali)
Art. 12.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.12.31 - L.R. 30 marzo 2015, n. 4.

Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta.

(B.U. 7 aprile 2015, n. 14)

 

Art. 1. (Finalità)

1. Nelle more della revisione organica della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), la presente legge disciplina il regime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta.

 

     Art. 2. (Compenso attribuibile al Sindaco)

1. Ai Sindaci è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione nella misura massima di:

a) euro 1.250 per i Sindaci dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;

b) euro 1.500 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

c) euro 2.200 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

d) euro 3.030 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;

e) euro 4.300 per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2. Ai sindaci è attribuita, inoltre, una diaria mensile, quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato, nella misura di:

a) euro 500 per i Sindaci dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;

b) euro 600 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

c) euro 700 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

d) euro 700 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;

e) euro 1.200 per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

3. L'indennità mensile lorda di funzione dei Sindaci è incrementata del 10 per cento per i Comuni la cui percentuale, determinata dalla Giunta regionale al fine di quantificare i trasferimenti finanziari secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), sia superiore a 1,5.

4. L'indennità massima attribuibile ai sensi del comma 1 è ridotta nella misura del 20 per cento per i Sindaci lavoratori dipendenti che non hanno richiesto il collocamento in aspettativa.

5. al Vice Sindaco che sostituisce il Sindaco cessato dalla carica ai sensi dell'articolo 30ter, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), spettano l'indennità e la diaria attribuite al Sindaco.

 

     Art. 3. (Indennità di funzione del Vice Sindaco)

1. Al Vice Sindaco dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore al 55 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.

2. Al Vice Sindaco dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore al 80 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.

 

     Art. 4. (Indennità di funzione degli assessori comunali)

1. Agli assessori dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore al 40 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.

2. Agli assessori dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore al 75 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.

3. Agli assessori dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vice Sindaco, siano stati individuati dai rispettivi Sindaci, ai sensi dell'articolo 30ter, comma 4, della l.r. 54/1998, ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della medesima legge, spetta l'indennità di funzione attribuita al Vice Sindaco.

 

     Art. 5. (Gettoni di presenza dei consiglieri dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti)

1. Ai consiglieri dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale, il cui ammontare lordo non può essere superiore al 5 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.

 

     Art. 6. (Indennità di funzione dei consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore al 20 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.

 

     Art. 7. (Indennità di funzione del Presidente del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Al Presidente del Consiglio dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore al 25 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.

2. Ai restanti componenti dell'Ufficio di Presidenza non sono attribuiti retribuzioni, indennità, gettoni o emolumenti di sorta correlati alla predetta carica.

 

     Art. 8. (Diaria mensile da corrispondere al Sindaco che riveste la carica di Presidente di una Unité des Communes valdôtaines)

1. Al Sindaco che riveste la carica di Presidente della corrispondente Unité, oltre al compenso di cui all'articolo 2, è attribuita una diaria mensile pari a euro 600 quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato. In tali casi, il compenso è determinato con deliberazione della Giunta dell'Unité.

 

     Art. 9. (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo)

1. Gli enti locali sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità, trasparenza e diffusione dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi della normativa statale vigente, relativamente ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico.

 

     Art. 10. (Modificazione alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo che prestino servizio presso altri enti".

 

     Art. 11. (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta. Entro sessanta giorni dalla data delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge, i Consigli comunali rideterminano le indennità di funzione ed i gettoni di presenza con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione della relativa deliberazione.

2. La popolazione del Comune è determinata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

3. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, senza ulteriori oneri per la Regione.

4. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 23/2001.

 

     Art. 12. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.