Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 09/10/2015 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. Composizione e modalità di nomina. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 34/2008 |
Art. 2. Durata in carica. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 34/2008 |
Art. 3. Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2008 |
Art. 4. Durata in carica del Presidente e del vicepresidente. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 34/2008 |
Art. 5. Regolamento interno. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 34/2008 |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 1.2.121 - L.R. 9 ottobre 2015, n. 67.
Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008
(B.U. 9 ottobre 2015, n. 46)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 57 dello Statuto;
Visto l’articolo 16 della
Visto l’articolo 5, comma 9, del
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 5, comma 9, del
2. In relazione a quanto sopra, si ritiene opportuno modificare la composizione del Collegio di garanzia statutaria eliminando, tra le categorie di soggetti che possono accedere all’elenco dei candidati da cui attingere ai fini della nomina da parte del Consiglio regionale, i magistrati a riposo, sostituendoli con i magistrati fuori ruolo;
3. L’inclusione nella categoria dei professori universitari, accanto agli ordinari anche degli associati e dei soggetti abilitati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 della
4. Per la medesima finalità di cui al punto 3, si ritiene opportuno modificare i requisiti richiesti per gli avvocati riducendo gli anni di esercizio effettivo della professione forense;
5. Al fine di evitare che il Collegio sia composto da componenti con scadenza disallineata, si prevede, in ossequio peraltro al disposto statutario, la durata in carica dell’organismo nel suo complesso precisando, altresì, che in caso di sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, l’incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell’organismo di cui è chiamato a far parte;
6. Al fine di evitare dubbi interpretativi riguardo all’applicabilità, ai componenti del Collegio, anche delle disposizioni sulle cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse e limitazioni per l’esercizio degli incarichi previste dalla normativa generale in materia di nomine e designazioni regionali, si ritiene opportuno richiamare espressamente gli articoli della
7. Viene ridotta a trenta mesi la durata in carica del presidente e del vicepresidente del Collegio in ragione della durata complessiva dell’organismo, già ridotta da sei a cinque anni da precedenti modifiche statutarie e legislative;
8. La presente legge riveste carattere di urgenza data la necessità di procedere al più presto alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle proposte di candidature finalizzate al rinnovo dell’organismo in scadenza e, pertanto, se ne dispone l’entrata in vigore nel giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Art. 1. Composizione e modalità di nomina. Modifiche all’articolo 2 della
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della
“ a) professori universitari ordinari e associati di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, nonché coloro che, per le medesime materie, hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 della
2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 della
3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 della
4. Alla fine del comma 4 dell’articolo 2 della
Art. 2. Durata in carica. Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“ Art. 3 Durata in carica
1. Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.
2. Le funzioni del Collegio cessano alla scadenza di cui al comma 1.
3. In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio regionale nomina il nuovo componente ai sensi dell’articolo 2.
4. Ai fini della sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, si procede alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Toscana di un nuovo avviso, ai sensi dell’articolo 7 della
5. L’incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell’organismo di cui è chiamato a far parte. ”.
Art. 3. Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza. Modifiche all’articolo 4 della
1. La rubrica dell’articolo 4 della
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della
3. Il comma 4 dell’articolo 4 della
“ 4. Spetta al Collegio l’accertamento delle cause di incompatibilità, impedimento permanente, conflitto di interesse e decadenza dei propri componenti secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno del Collegio di cui all’articolo 15. ”.
Art. 4. Durata in carica del Presidente e del vicepresidente. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della
Art. 5. Regolamento interno. Modifiche all’articolo 15 della
1. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 15 della
“ e) le modalità e le procedure di accertamento delle cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di impedimento permanente e di decadenza. ”.
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.