§ 5.5.88 - L.R. 6 luglio 2015, n. 14.
Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:06/07/2015
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24)
Art. 2.  (Modifiche all' articolo 6 della l.r. 24/1995)
Art. 3.  (Disposizioni transitorie)
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.5.88 - L.R. 6 luglio 2015, n. 14.

Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).

(B.U. 9 luglio 2015, n. 27)

 

Art. 1. (Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24) [1]

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), è inserito il seguente:

"Art. 1 bis. (Esclusività del servizio di trasporto)

1. Il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità effettuata, di un autoveicolo con l'attribuzione di corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b).

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 6, comma 2 bis."

 

     Art. 2. (Modifiche all' articolo 6 della l.r. 24/1995)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 6, della l.r. 24/1995, è inserito il seguente:

"2 bis. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 bis comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)."

 

     Art. 3. (Disposizioni transitorie)

1. I comuni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri regolamenti per il servizio taxi e autonoleggio, prevedendo quanto disposto dall' articolo 1 bis della l.r. 24/1995, come inserito dalla presente legge. 

2. In via transitoria, in attesa dell'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1, quanto disposto dalla presente legge è immediatamente eseguibile dalle amministrazioni comunali. 

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 2016, n. 265, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.