§ 2.4.44 - L.R. 20 aprile 2015, n. 8.
Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comuni
Data:20/04/2015
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
Art. 2.  (Disposizioni attuative)
Art. 3.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 2.4.44 - L.R. 20 aprile 2015, n. 8.

Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

(B.U. 20 aprile 2015, n. 15 - 2° suppl.)

 

     Art. 1. (Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto della Regione Piemonte, riconosce la specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri.

2. La Regione riconosce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, secondo periodo, della l. 56/2014.

3. In virtù del riconoscimento di cui al comma 1, la Regione conferisce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ulteriori funzioni oltre a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della l. 56/2014.

 

          Art. 2. (Disposizioni attuative)

1. La legislazione regionale di riordino delle funzioni provinciali conferisce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola competenze amministrative, funzioni e relative risorse nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, definendone le modalità di esercizio.

2. Nelle more del conferimento di cui al comma 1, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola continua ad esercitare le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.