§ 5.3.13 - L.R. 16 dicembre 2014, n. 22.
Disposizioni in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali. Modifiche alle leggi regionali 18 aprile 2014, n. 11, e 12 novembre 2013, n. 17


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 tributi
Data:16/12/2014
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'art. 26 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11)
Art. 2.  (Modifica all'art. 1 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 17)
Art. 3.  (Modifiche all'art. 5 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 17)
Art. 4.  (Modifiche alla tariffa allegata alla legge regionale 12 novembre 2013, n. 17)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 5.3.13 - L.R. 16 dicembre 2014, n. 22.

Disposizioni in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali. Modifiche alle leggi regionali 18 aprile 2014, n. 11, e 12 novembre 2013, n. 17

(B.U. 22 dicembre 2014, n. 51)

 

Art. 1. (Modifica all'art. 26 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria regionale 2014) è sostituito dal seguente: '1. Non si procede al rimborso di tributi regionali per importi fino a 12 euro. Tali importi non devono intendersi in ogni caso come franchigia.'.

 

     Art. 2. (Modifica all'art. 1 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 17)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 17, è sostituito dal seguente: '1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tariffa allegata alla presente legge, adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite dalla Regione, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali'.

 

     Art. 3. (Modifiche all'art. 5 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 17)

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 17/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Chi eserciti un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto il rilascio dell'atto stesso ed aver assolto la tassa di rilascio o la tassa annuale è soggetto alla sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.';

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: '1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) alle violazioni delle disposizioni concernenti la tassa sulle concessioni regionali, di cui alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi), per le quali vale il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 18 della legge regionale stessa;

b) alle violazioni delle disposizioni concernenti la tassa sulle concessioni regionali, di cui alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 (Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne), per le quali vale il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 6 della legge regionale stessa;

c) alle violazioni delle disposizioni concernenti la tassa sulle concessioni regionali per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), per le quali vale il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 31, comma 1, lett. c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.'.

 

     Art. 4. (Modifiche alla tariffa allegata alla legge regionale 12 novembre 2013, n. 17)

a) il numero d'ordine 10 è sostituito dal seguente:

 

 

b) il numero d'ordine 11 è sostituito dal seguente:

 

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.