§ 3.1.64 - L.R. 2 dicembre 2014, n. 21.
Istituzione dell'Ente regionale per l'Edilizia Sociale


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:02/12/2014
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Funzioni
Art. 3.  Organi dell'ErES
Art. 4.  Amministratore unico
Art. 5.  Funzioni dell'Amministratore unico
Art. 6.  Collegio dei Revisori dei conti
Art. 7.  Organizzazione degli uffici, dirigenza e personale dell'ErES
Art. 8.  Personale dei disciolti II. AA. CC. PP.
Art. 9.  Risorse finanziarie
Art. 10.  Bilancio preventivo e conto consuntivo
Art. 11.  Vigilanza, controllo ed indirizzo
Art. 12.  Disposizioni transitorie e di prima applicazione
Art. 13.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 14.  Abrogazioni
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 3.1.64 - L.R. 2 dicembre 2014, n. 21.

Istituzione dell'Ente regionale per l'Edilizia Sociale

(B.U. 16 dicembre 2014, n. 50)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La Regione Molise, al fine di contenere i costi generali di funzionamento e di razionalizzare l'organizzazione dell'apparato istituzionale preposto alla gestione delle funzioni di edilizia residenziale pubblica, istituisce l'Ente regionale per l'Edilizia Sociale, denominato ErES, con sede legale in Campobasso.

2. L'ErES è articolato in strutture territoriali, aventi sede nelle città di Campobasso ed Isernia, ed in eventuali presidi operativi che vengono istituiti con il regolamento di organizzazione dell'Ente, che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche.

3. L'ErES è ente pubblico non economico, strumento tecnico-operativo della Regione con funzione di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica proveniente dagli istituiti Autonomi Case popolari di Campobasso e di Isernia, che vengono soppressi ai sensi e per gli effetti della presente legge, dotato di autonomia statutaria amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, e sottoposto ad indirizzo, vigilanza e controllo della Regione.

4. L'ErES è dotato di propri regolamenti di funzionamento, organizzazione e contabilità, adottati dall'Amministratore unico dell'Ente e approvati dalla Giunta regionale.

5. L'attività dell'ErES è finalizzata, coerentemente con la programmazione regionale, a soddisfare prioritariamente le esigenze abitative dei nuclei familiari che si trovano in condizioni socio-economiche svantaggiate, in particolare di quelli in situazione di morosità incolpevole.

6. La Regione persegue il coordinamento delle politiche abitative con gli indirizzi della programmazione territoriale, sostenendo l'incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale sociale anche attraverso la riqualificazione urbana, la rigenerazione sostenibile del patrimonio edilizio esistente e contrastando il consumo di suolo derivante dalla dispersione degli insediamenti nel territorio rurale.

 

     Art. 2. Funzioni

1. L'ErES, nel rispetto degli indirizzi programmatici impartiti dalla Regione e in collaborazione con l'Assessorato regionale alle politiche abitative, provvede, in particolare:

a) alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, convenzionata e agevolata;

b) alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale, con risorse proprie o eventualmente assistiti da contributi o agevolazioni pubbliche, mediante il recupero, l'acquisto o la nuova costruzione di immobili destinati alla locazione, anche con riguardo alla realizzazione di spazi attrezzati per l'attività fisica di base;

c) alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

d) alla eventuale alienazione degli immobili in proprietà, ai sensi della normativa regionale vigente e dei programmi di vendita autorizzati dalla Giunta regionale;

e) alla redazione di progetti ed alla realizzazione di interventi edilizi, opere di urbanizzazione ed infrastrutture affidati dalla Regione, da enti locali e da altri soggetti pubblici;

f) alla erogazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica agli enti locali ed enti pubblici;

g) a garantire interventi di supporto economico alle famiglie in situazione di morosità incolpevole di cui all'articolo 1, comma 5, da individuarsi in collaborazione con i servizi sociali degli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 6 maggio 2014, n. 13.

2. L'ErES, nell'ambito delle proprie competenze, collabora con le Agenzie sociali per la casa.

 

     Art. 3. Organi dell'ErES

1. Sono organi dell'ErES l'Amministratore unico e il Collegio dei Revisori dei conti.

 

     Art. 4. Amministratore unico

1. L'Amministratore unico dell'ErES è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta fra soggetti con comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale, seguendo apposita procedura selettiva. Al reperimento delle candidature all'incarico si provvede con avviso divulgato mediante pubblicizzazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nel sito internet istituzionale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. L'incarico di Amministratore unico dura tre anni e può essere rinnovato.

3. Il trattamento economico è stabilito dalla Giunta regionale nei limiti dell'importo pari a quello della retribuzione complessiva lorda spettante ai direttori d'area della Giunta regionale, così come determinata ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'incarico di Amministratore unico si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e di inconferibilità contemplate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e della vigente legislazione regionale in materia di nomine e designazioni negli enti ed organi di interesse regionale.

 

     Art. 5. Funzioni dell'Amministratore unico

1. L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale dell'Ente, ne indirizza le attività e controlla i risultati della gestione. Esso, in particolare:

a) cura i rapporti istituzionali con la Regione, gli organi dello Stato e con le amministrazioni locali;

b) definisce le linee e gli obiettivi dell'attività dell'Ente, attuando la programmazione regionale e le direttive della Giunta regionale;

c) verifica i risultati economici e la qualità dei servizi e delle attività svolte;

d) redige la relazione sullo stato di attuazione dei programmi regionali e sulla gestione del patrimonio dell'Ente, che invia annualmente alla Giunta regionale;

e) adotta il piano annuale e quello pluriennale delle attività;

f) approva il bilancio di previsione;

g) approva il conto consuntivo, allegandovi la relazione sui risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti in relazione agli obiettivi stabiliti nei piani dell'attività;

h) nomina il direttore generale e conferisce gli altri incarichi dirigenziali;

i) stabilisce gli atti e le procedure per i controlli interni e valuta i risultati dell'attività dirigenziale avvalendosi dell'organismo di valutazione;

j) adotta la pianta organica dell'Ente;

k) adotta lo Statuto ed i Regolamenti di organizzazione e di amministrazione e contabilità dell'Ente;

l) provvede in ordine alla contrazione di mutui e di altre forme di accesso al credito, nonché all'accensione ed alla cancellazione di ipoteche;

m) provvede, su autorizzazione della Giunta regionale, alle dismissioni immobiliari definendone i piani, i criteri e le modalità secondo gli indirizzi regionali;

n) provvede, su autorizzazione della Giunta regionale, all'accettazione di eredità, donazioni e legati;

o) dispone in ordine alle liti attive e passive dell'Ente.

 

     Art. 6. Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri scelti tra i revisori legali iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39.

2. Il Collegio è eletto dal Consiglio regionale, con voto limitato, che ne indica anche il Presidente. Il Collegio svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

3. I revisori sono nominati per cinque anni.

4. Valgono per i componenti del Collegio le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori l'amministratore unico dell'ErES. Sono altresì incompatibili con l'incarico di componenti del Collegio coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con l'ErES. Non possono essere nominati quali componenti del Collegio:

a) i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, gli amministratori degli enti dipendenti o vigilati dalla Regione, gli amministratori delle società partecipate dalla regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari, i membri delle istituzioni comunitarie, gli amministratori pubblici degli enti locali del territorio regionale, i titolari degli uffici direttivi di partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e dei suoi enti dipendenti o vigilati e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I componenti del Collegio non possono detenere o assumere incarichi o consulenze presso l'ErES o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della Regione.

 

     Art. 7. Organizzazione degli uffici, dirigenza e personale dell'ErES

1. Con il regolamento di organizzazione sono disciplinati, secondo le norme della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e delle altre leggi regionali in materia di personale ed organizzazione, nonché conformemente ai principi di legge statale in materia di dirigenza delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici ed in materia di controlli interni:

a) l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici dell'Ente;

b) le funzioni e le responsabilità del direttore generale e dei dirigenti;

c) i compiti e le funzioni delle strutture territoriali;

d) le modalità di reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale;

e) i criteri e le modalità per la formazione e l'adeguamento della pianta organica;

f) gli atti e le procedure del controllo interno e, in particolare, del controllo di gestione;

g) le modalità per la valutazione della performance del personale e del risultato dell'attività dirigenziale;

h) ogni altro aspetto concernente la gestione del personale.

 

     Art. 8. Personale dei disciolti II. AA. CC. PP.

1. Il personale dipendente degli II. AA. CC. PP. di Campobasso e di Isernia, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito all'ErES. Ad esso è assicurata la continuità del rapporto di lavoro e la conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento alla data del trasferimento.

2. il rapporto di lavoro del personale dell'ErES è regolato dai contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni – Autonomie locali.

3. L'Amministrazione regionale può disporre di personale dell'ErES, anche dirigenziale, in utilizzazione temporanea, e viceversa, sulla base di appositi accordi che definiscono finalità, modalità e durata delle utilizzazioni. Dalle utilizzazioni temporanee non devono derivare oneri a carico della Regione.

4. E' consentito il trasferimento di personale, anche dirigenziale, dall'Amministrazione regionale all'ErES, e viceversa, sulla base di appositi accordi.

 

     Art. 9. Risorse finanziarie

1. L'ErES ha un patrimonio proprio, costituito dai beni mobili ed immobili provenienti dagli II.AA.CC.PP. di Campobasso ed Isernia e da quelli che in seguito acquisirà in funzione dell'esercizio dei suoi compiti e delle sue esigenze di funzionamento.

2. L'ErES provvede al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

a) i finanziamenti assegnati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali;

b) i canoni di locazione degli immobili in proprietà o in gestione;

c) i proventi derivanti dalla eventuale alienazione del patrimonio immobiliare;

d) i proventi derivanti dall'attività tecnica o provenienti da prestazioni di servizi anche per conto di altri enti;

e) i fondi provenienti dall'assunzione di mutui o da altre forme di accesso al credito;

f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti e donazioni.

 

     Art. 10. Bilancio preventivo e conto consuntivo

1. In quanto ente pubblico strumentale in contabilità finanziaria dotato di personalità giuridica, l'ErES adotta il medesimo sistema contabile della Regione e adegua la propria gestione alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'esercizio finanziario dell'ErES ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il bilancio di previsione è trasmesso alla Giunta regionale non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed è approvato dal Consiglio regionale con la legge approvativa del bilancio regionale.

4. Il bilancio di previsione dell'ErES è accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

5. Il conto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico, è trasmesso alla Giunta regionale entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

6. Il conto consuntivo è accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

7. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio regionale con la stessa legge di approvazione del rendiconto generale della Regione di cui forma allegato.

 

     Art. 11. Vigilanza, controllo ed indirizzo

1. La Giunta regionale impartisce direttive ed atti di indirizzo finalizzati alla programmazione annuale e pluriennale dell'attività ed al conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.

2. L'ErES è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale che può disporre ispezioni e verifiche.

3. Sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale, mediante approvazione, i seguenti atti e le eventuali modifiche:

a) statuto;

b) regolamenti;

c) pianta organica;

d) costituzione di aziende, partecipazione a società di capitali, atti costitutivi e modificativi di forme associative;

e) contrazione di mutui e assunzione di obbligazioni di garanzia in favore di terzi.

4. Gli atti di cui al comma 3 devono essere inviati, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale che si pronuncia entro quaranta giorni dal loro ricevimento, scaduti i quali gli atti diventano esecutivi. Diventano altresì esecutivi dal momento in cui la Giunta regionale comunica di non aver riscontrato vizi, entro il predetto termine di pronuncia che può essere interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza vengono richiesti chiarimenti od elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine decorre nuovamente dalla data della ricezione della risposta. L'Amministratore unico dell'ErES può chiedere di essere ascoltato in sede di esame degli elementi di risposta forniti.

5. In caso di inosservanza di termini previsti da norme di legge o di regolamento, per l'assunzione di provvedimenti obbligatori da parte dell'ente, la Giunta regionale può assegnare un congruo termine per l'adozione del provvedimento. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di persistente inadempienza, nomina un commissario ad acta.

6. La Giunta regionale delibera la revoca dell'Amministratore unico dell'ErES e la nomina di un commissario straordinario per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti ed indifferibili fino alla ricostituzione dell'organo, quando si verifichino i casi di:

a) gravi violazioni di legge;

b) inosservanza o mancata attuazione delle direttive e degli atti di indirizzo regionali;

c) mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei piani delle attività;

d) gravi irregolarità gestionali tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente.

 

     Art. 12. Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delibera lo scioglimento degli organi degli II.AA.CC.PP. di Campobasso ed Isernia e la revoca dei rispettivi direttori generali e contestualmente nomina Commissario liquidatore di entrambi gli enti il Direttore generale dello IACP di Campobasso, il quale, entro centottanta giorni, deve provvedere:

a) all'ordinaria amministrazione ed agli atti indifferibili ed urgenti degli II.AA.CC.PP.;

b) alla formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà degli II.AA.CC.PP.;

c) alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi degli II.AA.CC.PP.;

d) ad adottare gli atti necessari alla gestione contabile residua e alla predisposizione dei bilanci di liquidazione degli enti disciolti;

e) alle formalità occorrenti per il subentro dell'Er.ES nella titolarità di diritti ed obblighi afferenti al patrimonio dei disciolti II.AA.CC.PP.

2. I collegi dei revisori dei conti dei disciolti II.AA.CC.PP., in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le funzioni fino alla chiusura della liquidazione.

3. I bilanci di liquidazione e le risultanze finali di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, nomina l'Amministratore unico dell'ErES. Entro lo stesso termine il Consiglio regionale elegge i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 14. Abrogazioni

1. La legge regionale 7 febbraio 1990, n. 6 (Disciplina regionale di riforma degli Istituti Autonomi per le Case Popolari) e la legge regionale 24 giugno 1991, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1990, n. 6) sono abrogate.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme regionali che fanno riferimento agli II.AA.CC.PP. si intendono riferite all'ErES.

 

     Art. 15. Entrata in vigore

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.