§ 5.5.27 - L.R. 17 novembre 2014, n. 30.
Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della Fauna Selvatica e per la Tutela dell’Equilibrio Ambientale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia
Data:17/11/2014
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 17 della l.r. 7/1995)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 39 della l.r. 7/1995)


§ 5.5.27 - L.R. 17 novembre 2014, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della Fauna Selvatica e per la Tutela dell’Equilibrio Ambientale e Disciplina dell’Attività Venatoria”

(B.U. 27 novembre 2014, n. 110)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 17 della l.r. 7/1995)

1. Prima del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), è inserito il seguente:

“01. Gli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico e operano nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione e delle Province. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dagli statuti degli ambiti si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del codice civile anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 39 della l.r. 7/1995)

1. Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 7/1995 dopo le parole: “per la maggior parte di neve” sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni adottate dalla Giunta regionale”.