Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 15/01/2015 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 3 della l.r. 3/2012) |
Art. 2. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 3/2012) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 3/2012) |
Art. 4. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 3/2012) |
Art. 5. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 3/2012) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 15 della l.r. 3/2012) |
Art. 7. (Modifica alla deliberazione assembleare n. 62/2013) |
Art. 8. (Norma transitoria) |
Art. 9. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 5.4.108 - L.R. 15 gennaio 2015, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 “Disciplina Regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA”
(B.U. 22 gennaio 2015, n. 7)
Art. 1. (Modifica all’articolo 3 della
1. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 3 della
Art. 2. (Modifica all’articolo 6 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 3. (Modifiche all’articolo 8 della
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 8 della
2. Il comma 8 dell’articolo 8 della
“8. Entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR dell’avviso di cui al comma 4, i Comuni interessati, l’ARPAM e il dipartimento di prevenzione dell’ASUR territorialmente competente rendono i propri contributi istruttori.”.
3. Al comma 9 dell’articolo 8 della
Art. 4. (Modifica all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 5. (Modifica all’articolo 12 della
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 12 della
Art. 6. (Modifica all’articolo 15 della
1. Al comma 6 dell’articolo 15 della
Art. 7. (Modifica alla
1. Nella deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 15 gennaio 2013, n. 62 “Adeguamento del ‘Piano energetico ambientale regionale’ (Deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 175) alla normativa ‘Burden Sharing’ e individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti a biomassa e a biogas”, nel capitolo, 3, paragrafo 3.6, lettera b), le parole: “- gli impianti che alimentano reti di teleriscaldamento, ai quali non si applica la condizione di cui alla lettera c) del presente paragrafo;” sono soppresse.
Art. 8. (Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge.
Art. 9. (Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.