§ 4.1.155 - R.R. 17 luglio 2015, n. 7.
Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:17/07/2015
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)


§ 4.1.155 - R.R. 17 luglio 2015, n. 7.

Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 (Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori)

(B.U. 21 luglio 2015, n. 30 suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell’articolo 8 è inserito il seguente:

‹2 bis. Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini del rispetto del requisito previsto alla lettera g) del comma 1, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli.›;

b) dopo la lettera e) del comma 1 dell’art. 14 è inserita la seguente:

‹e bis) necessitino di urgente sistemazione abitativa in quanto coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, hanno lasciato da non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, e sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilità.›;

c) dopo il comma 1 quater dell’articolo 18 è inserito il seguente:

‹1 quinquies. Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini della decadenza dall’assegnazione, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli.›;

d) dopo il comma 1 dell’articolo 30 è inserito il seguente:

‹1 bis. Rientrano tra le categorie aventi esigenze di alloggio temporaneo, per un periodo massimo di trentasei mesi, i coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.›;

e) all’allegato 1 parte I dopo il punto 8 è inserito il seguente:

‹8 bis) RILASCIO ALLOGGIO DA PARTE DI CONIUGI LEGALMENTE SEPARATI O DIVORZIATI

Coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, qualora abbiano lasciato la casa coniugale entro la data stabilita dal provvedimento giudiziario di separazione legale o equipollente ammesso dalla legge e non sia trascorso più di un anno da tale data.›;

f) all’allegato 1 parte III punto 2 dopo la lettera h) è inserita la seguente:

‹h bis. l’ammontare del contributo al mantenimento dei figli effettivamente prestato e documentato nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.›;

g) all’allegato 1 parte III punto 3, sezione ‹Per il patrimonio immobiliare›, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

‹b bis) nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi non si considera il valore patrimoniale della casa coniugale;›.