§ 1.10.124 - L.R. 6 maggio 2015, n. 12.
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Esine e Piancogno, in provincia di Brescia


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:06/05/2015
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali)
Art. 3.  (Rimborso spese)
Art. 4.  (Norma Finanziaria)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 1.10.124 - L.R. 6 maggio 2015, n. 12. [1]

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Esine e Piancogno, in provincia di Brescia

(B.U. 8 maggio 2015, n. 19 suppl.)

 

Art. 1. (Finalità)

1. E' distaccato dal comune di Esine e aggregato al comune di Piancogno, in provincia di Brescia, il territorio individuato nei mappali del catasto terreni del comune di Esine - foglio 1 - di seguito elencati e rappresentato nella relazione tecnica e nelle cartografie allegati alla presente legge:

1843 - 2596 - 1845 - 1847 - 2595 - 1840 - 1839 - 6585 - 2592 - 3024 -7441 - 6565 - 2591 - 2590 - 6539 - 5004 - 6541 - 5829 - 5830 - 5831 - 5832 - 5833 - 5834 - 2345 - 6543 - 9989 - 6546 - 1831 - 1688 - 1684 - 2333 - 2329 - 4315 - 4314 - 1685 - 4309 - 4308 - 4307 - 4306 - 2137 - 2881 - 2879 - 2078 - 2877 - 2884 - 2886 - 5862 - 5859 - 3107 - 2340.

 

     Art. 2. (Rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali)

1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla Comunità montana di Valle Camonica, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

 

     Art. 3. (Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla Comunità montana di Valle Camonica, in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

 

     Art. 4. (Norma Finanziaria)

1. Alle spese di cui all'articolo 3, quantificabili in 1.000 euro, si provvede mediante impiego delle somme stanziate alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali' - programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29, come modificata dall'art. 3 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.