§ 4.4.43 - L.R. 6 febbraio 2015, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 caccia e tutela della fauna
Data:06/02/2015
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 39 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni)
Art. 2.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 4.4.43 - L.R. 6 febbraio 2015, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

(B.U. 18 febbraio 2015, n. 5)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 39 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Nelle zone umide, quali habitat delle specie acquatiche e palustri, come definite dalla convenzione internazionale di Ramsar, l’attività venatoria è consentita esclusivamente con l’uso di munizioni non contenenti piombo. In tutto il restante territorio regionale, per ogni tipologia di caccia, è consentito sia l’uso di munizionamento contenente piombo, sia di munizionamento privo di piombo.”.

 

     Art. 2. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.