Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo, industria alberghiera |
Data: | 26/06/2015 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 46 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 47 della l.r. 13/2007) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 52 e inserimento dell’articolo 52 bis nella l.r. 13/2007) |
Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 53 della l.r. 13/2007) |
Art. 5. (Inserimento dell’articolo 53 bis nella l.r. 13/2007) |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 55 della l.r. 13/2007) |
Art. 7. (Disposizioni transitorie e finali) |
Art. 8. (Entrata in vigore) |
§ 3.10.81 - L.R. 26 giugno 2015, n. 8.
Disposizioni relative all’utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche
(B.U. 30 giugno 2015, n. 52)
Art. 1. (Modifica all’articolo 46 della
concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale)
1. Al comma 2 dell’articolo 46 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 47 della
1. All’articolo 47 della
a) al comma 1 le parole: “al rinnovo,” sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative è stabilita in conformità alla normativa statale vigente in materia.”.
Art. 3. (Modifiche all’articolo 52 e inserimento dell’articolo 52 bis nella
1. Al comma 1 dell’articolo 52 della
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) spiagge libere con servizi;”;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) spiagge libere;”.
2. Dopo l’articolo 52 della
“Art. 52 bis. (Periodo di apertura delle attività)
1. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dell'offerta turistica e lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione sulle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, l'utilizzazione delle suddette aree ai sensi dell'articolo 52, comma 1, può avere durata annuale, fatto salvo quanto previsto dall'atto di concessione.
2. In attuazione del comma 1, le strutture di facile rimozione utilizzate per finalità turistiche e ricreative, eventualmente presenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possono essere autorizzate dal comune, su istanza del concessionario, a rimanere allocate sull'area demaniale marittima assentita in concessione per tutto il periodo di durata della stessa, ove in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia.”.
Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 53 della
1. L’articolo 53 della
“Art. 53. (Esercizio delle attività oggetto di concessione)
1. Lo svolgimento delle attività oggetto della concessione è subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP, ove attivato, ovvero alla competente struttura, del comune concedente.
2. La SCIA contiene, in particolare, indicazioni sull’ubicazione della struttura e sul periodo di apertura ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso, da parte del titolare, dei requisiti prescritti ai sensi della normativa vigente, ivi compresi quelli inerenti la somministrazione di alimenti e bevande.
3. E’ fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico una tabella con i prezzi aggiornati e di dotarsi di un proprio spazio web dedicato, sul quale pubblicare il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso e la documentazione relativa alla SCIA presentata.”.
Art. 5. (Inserimento dell’articolo 53 bis nella
1. Dopo l’articolo 53 della
“Art. 53 bis. (Trasparenza delle concessioni)
1. I comuni sono tenuti a pubblicare, sui propri siti istituzionali, le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di propria competenza nonché i canoni concessori e l’imposta regionale dovuta. In particolare, sono pubblicati i dati relativi alla località, al titolare della concessione, alla tipologia concessoria e la relativa planimetria, compresi i dati oggetto di pubblicazione nell’albo regionale di cui all’articolo 75, comma 1, lettera m), della
2. La mancata pubblicazione da parte del comune dei dati di cui al comma 1 preclude l’accesso alle agevolazioni finanziarie regionali destinate ai comuni del litorale.
3. I comuni sono tenuti ad attivare procedure di evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli articoli 45 bis e 46 del codice della navigazione e successive modifiche.”.
Art. 6. (Modifiche all’articolo 55 della
1. All’articolo 55 della
a) al comma 1 le parole: “senza la previa dichiarazione d’inizio di attività” sono sostituite dalle seguenti: “senza la presentazione della SCIA”;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 4 le parole: “da 500 a 1.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 2.000 a 4.000 euro”;
d) al comma 6 le parole: “di cui ai commi 1, 2, 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 4”.
Art. 7. (Disposizioni transitorie e finali)
1. La Giunta regionale provvede, previo parere delle commissioni consiliari competenti per materia, all’adeguamento del
2. Nelle more dell’adeguamento del regolamento di cui al comma 1, per le definizioni di spiagge libere con servizi e spiagge libere, si rinvia ai vigenti articoli 4 e 5 del medesimo regolamento.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell’adeguamento del regolamento di cui al comma 1, la Regione provvede all’adozione del piano regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo, di cui all’articolo 46 della
4. I comuni sono tenuti ad adottare i piani di utilizzazione degli arenili (PUA) in conformità alle disposizioni contenute nel PUA regionale ovvero ad adeguare, ove necessario, i PUA già approvati alle suddette disposizioni, entro centottanta giorni dalla relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Decorso inutilmente il suddetto termine, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della
5. I comuni sono tenuti a riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il cinquanta per cento dell’arenile di propria competenza. In caso di mancato rispetto di tale quota i comuni stabiliscono, nell’ambito del PUA, le modalità ed i criteri attraverso i quali raggiungere la predetta quota. In mancanza di tali presupposti, la Regione rinvia ad ulteriori accertamenti l’approvazione del PUA comunale. Nelle more dell’approvazione o dell’adeguamento del PUA comunale, ai comuni che non rispettano la suddetta quota pari ad almeno il cinquanta per cento dell’arenile da destinare alla libera fruizione, è sempre fatto divieto di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime anche temporanee o di durata stagionale. Sulle spiagge libere e sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione dei servizi alla balneazione non può, in nessun caso, precludere la libera fruizione dell’arenile [1].
6. I comuni nella pianificazione della quota prevista al comma 5, sono tenuti a garantire, lungo l’arenile di propria competenza, un’equilibrata presenza di spiagge libere e di spiagge libere con servizi. A tal fine, individuano ambiti omogenei nei quali devono essere previste quote di spiagge libere e spiagge libere con servizi pari almeno al 20 per cento in ciascun ambito omogeneo, fermo restando il rispetto della quota di cui al comma 5.
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma così sostituito dall'art. 17 della