§ 2.7.256 - R.R. 29 dicembre 2014, n. 30.
Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/12/2014
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dell’articolo 233, comma 2, del regolamento regionale n.1/2002)
Art. 2.  (Modifica all’Allegato “M-bis” al regolamento regionale n.1/2002)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 2.7.256 - R.R. 29 dicembre 2014, n. 30.

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(B.U. 30 dicembre 2014, n. 104)

 

Art. 1. (Modificazione dell’articolo 233, comma 2, del regolamento regionale n.1/2002)

Il comma 2 dell’articolo 233 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

“Il comando verso la Regione è disposto, in via eccezionale, soltanto per posti vacanti, in misura non superiore al 8% delle vacanze stesse, e per riconosciute esigenze di servizio o quando siano richieste particolari professionalità o competenze non presenti all’interno dell’amministrazione.”

 

     Art. 2. (Modifica all’Allegato “M-bis” al regolamento regionale n.1/2002)

All’Allegato “M-bis” del regolamento regionale n. 1/2002, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

 

“ATTRIBUZIONE E CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE”

 

Il cambio di profilo professionale nell’ambito della medesima categoria professionale può avvenire, su richiesta dell’interessato, previo parere del dirigente di Area e del Direttore regionale della struttura di appartenenza, o su iniziativa dell’Amministrazione regionale.

 

Il cambio di profilo può avvenire solo successivamente ad una permanenza di almeno 24 mesi nel profilo professionale già posseduto e qualora sussistano le disponibilità nello specifico organico del profilo richiesto.

 

Il passaggio da un profilo all’altro all’interno della medesima categoria è subordinato alla verifica del possesso dei necessari requisiti di professionalità richiesti dal nuovo profilo e dall’accertamento del possesso delle conoscenze culturali e professionali connesse con le nuove mansioni da svolgere da parte del Direttore della Direzione regionale di appartenenza in accordo con il Direttore regionale competente in materia di personale.”

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.