§ 2.7.251 - R.R. 10 luglio 2014, n. 17.
Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/07/2014
Numero:17


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 2.7.251 - R.R. 10 luglio 2014, n. 17.

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(B.U. 15 luglio 2014, n. 57)

 

Art. 1.

L’art. 21 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 21 (Organizzazione delle direzioni regionali)

1. Le direzioni regionali sono articolate al loro interno, per lo svolgimento delle attività definite nell’articolo 20 comma 2, nelle “aree” di cui all’articolo 22.

2. In ciascuna direzione regionale sono istituiti:

a) la “conferenza di direzione” composta dai dirigenti delle aree appartenenti alla direzione. Essa è convocata dal direttore regionale, che la presiede, periodicamente ed ogni volta che si rende necessario per garantire la massima integrazione fra le attività di competenza della direzione regionale.

b) una segreteria per lo svolgimento di attività segretariali, posta alle dirette dipendenze del direttore, il cui contingente di personale è stabilito nel limite massimo di cinque unità, compreso il responsabile della segreteria stessa; nelle direzioni regionali “Territorio urbanistica, mobilità e rifiuti”, “Infrastrutture, ambiente e politiche abitative”, “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio”, “Salute e integrazione sociosanitaria”, il contingente di personale di segreteria posta alle dirette dipendenze del direttore è stabilito nel limite massimo di 6 unità, compreso il responsabile della segreteria stessa:

2-bis In ciascuna direzione regionale possono essere, altresì, istituiti fino ad un massimo di tre uffici in posizioni di staff secondo i criteri di cui all’articolo 22-bis.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.