Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 informazione e cultura |
Data: | 18/06/2015 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 15 del 2007 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 15 del 2007 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 15 del 2007 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 19 della L.R. n. 15 del 2007 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 20 della L.R. n. 15 del 2007 |
Art. 6. Inserimento degli articoli 20 bis e 20 ter della L.R. n. 15 del 2007 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 53 della L.R. n. 6 del 2004 |
Art. 8. Abrogazione dell'articolo 21 della L.R. n. 15 del 2007 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 25 della L.R. n. 15 del 2007 |
Art. 10. Modifica all'articolo 25 della L.R. n. 15 del 2007 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 26 della L.R. n. 15 del 2007 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 27 della L.R. n. 15 del 2007 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 28 della L.R. n. 15 del 2007 |
Art. 14. Disposizioni transitorie |
§ 5.4.64 - L.R. 18 giugno 2015, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n.15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) e alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. innovazione e semplificazione. rapporti con l'università)
(B.U. 18 giugno 2015, n. 137)
Art. 1. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 7 dell'articolo 4 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 4 dell'articolo 5 della
2. Al comma 5 dell'articolo 5 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 6 della
1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 6 della
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 6 della
"6 bis. Il Presidente della Consulta può essere invitato alle riunioni della Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della
Art. 4. Modifiche all'articolo 19 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della
"3 bis. La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida all'Azienda le attività di supporto istruttorio in materia di istruzione di competenza della Regione.".
2. Al comma 5 dell'articolo 19 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 20 della
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della
"1. Sono organi dell'Azienda:
a) il Direttore
b) il comitato
c) il collegio dei revisori."
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 20 della
3. Il comma 5 dell'articolo 20 della
"5. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al
4. Il comma 6 dell'articolo 20 della
Art. 6. Inserimento degli articoli 20 bis e 20 ter della
1. Dopo l'articolo 20 della
"Art. 20 bis. Il comitato
1. È istituito presso l'Azienda un comitato, con funzioni consultive e di confronto nelle materie di cui alla presente legge. In particolare il comitato esprime parere in ordine agli atti di cui all'articolo 20 ter, comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), g) e h). Il parere è obbligatorio e vincolante sugli atti di cui all'articolo 20 ter, comma 5, lettere a), c), e), g) e h).
2. Il comitato è composto da:
a) i rettori delle Università con sede in Emilia-Romagna, o loro delegati;
b) il Presidente della Consulta regionale degli studenti.
3. L'Azienda cura la segreteria del comitato e convoca gli incontri per l'espressione del parere sugli atti di cui al comma 1. Il funzionamento del comitato, comprese le modalità di elezione del suo Presidente e quelle di espressione dei rispettivi pareri, è disciplinato dallo statuto.
4. La partecipazione agli incontri del comitato è senza oneri per l'Azienda, fatta eccezione per il Presidente della Consulta degli studenti, a cui l'Azienda è autorizzata ad attribuire un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri, e per tutti i componenti il comitato, a cui l'Azienda è autorizzata a riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. L'importo del gettone di presenza è stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6.
Art. 20 ter. Il Direttore
1. Il Direttore è nominato, sentita la Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
3. Il compenso del Direttore è definito dalla Giunta regionale assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
4. Il Direttore predispone e invia alla Giunta regionale, che la trasmette all'Assemblea legislativa, una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
5. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Azienda e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare il Direttore adotta, nel rispetto della legislazione regionale vigente, i seguenti atti:
a) lo statuto;
b) i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti;
c) il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo, nonché il provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure dei conti dell'esercizio precedente;
d) la dotazione organica e le sue variazioni;
e) gli atti di alienazione e acquisto di immobili;
f) gli atti di accensione di mutui e prestiti;
g gli atti indicati all'articolo 19 comma 2, lettere a) e b);
h) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori;
i) i regolamenti interni gestionali operativi di funzionamento;
j) gli atti relativi alle spese, gli acquisti diversi da quelli di cui alla lettera e) e i relativi contratti;
k) gli accordi e le convenzioni per lo svolgimento delle attività dell'Azienda.
6. All'incarico di Direttore si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità e inconferibilità previste dal
7. La Regione risolve il contratto nei casi previsti dal contratto individuale di lavoro e provvede alla sostituzione del Direttore.
8. Il posto di Direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di dipendente regionale o dell'Azienda il conferimento dell'incarico di direttore dell'Azienda determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della
Art. 7. Modifiche all'articolo 53 della
1. Il comma 1 dell'articolo 53 della
"1. È istituita la conferenza Regione-Università, presieduta dal Presidente della Regione Emilia-Romagna o da un suo delegato, di cui sono membri i Rettori delle Università di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e del Politecnico di Milano.".
2. Nel comma 2 dell'articolo 53 della
Art. 8. Abrogazione dell'articolo 21 della
1. L'articolo 21 della
Art. 9. Modifiche all'articolo 25 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della
"1 bis. I risparmi derivanti dall'azione di razionalizzazione della governance di cui agli articoli 20, 20 bis e 20 ter sono utilizzati dall'Azienda per la concessione delle borse di studio."
Art. 10. Modifica all'articolo 25 della
1. All'articolo 25, comma 1, lettera f), della
Art. 11. Modifiche all'articolo 26 della
1. Al comma 2 dell'articolo 26 della
2. Ai commi 4 e 6 dell'articolo 26 della
Art. 12. Modifiche all'articolo 27 della
1. Al comma 3 dell'articolo 27 della
Art. 13. Modifiche all'articolo 28 della
1. Al comma 2 dell'articolo 28 della
Art. 14. Disposizioni transitorie
1. Il Presidente e il consiglio d'amministrazione continuano a svolgere le proprie funzioni fino al termine stabilito dal previgente articolo 20, comma 2, della
2. Il direttore dell'Azienda nominato ai sensi del previgente articolo 20, comma 6, della
3. Il collegio dei revisori in carica all'entrata in vigore della presente legge svolge le sue funzioni fino alla scadenza dell'incarico in essere.