Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 07/07/2014 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Modifica alla l.r. 12 giugno 2009, n. 19 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009”) |
Art. 3. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agende regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del [...] |
Art. 4. (Modifiche alla l.r. 16 maggio 2013, n. 25 “Istituzione dell’Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione [...] |
Art. 5. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 69 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per [...] |
Art. 6. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 6.3.287 - L.R. 7 luglio 2014, n. 11.
Provvedimenti in materia di cultura, lavori pubblici, politiche sociali e formazione, servizi alle imprese, trasporto pubblico locale.
(B.U. 7 luglio 2014, n. 31)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Calabria, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza agli interventi regionali, con la presente legge promuove interventi in materia di cultura, lavori pubblici, politiche sociali e formazione, servizi alle imprese, trasporto pubblico locale.
Art. 2. (Modifica alla
1. Dopo il comma 3, dell’articolo 4 della
“3 bis. La Regione Calabria sostiene le spese annuali per il mantenimento del Servizio Bibliotecario Regionale Polo RCA di Vibo Valentia e per il funzionamento del Polo Regionale per le Politiche Pubbliche sulla lettura. Gli oneri relativi gravano sulle risorse annualmente stanziate nell’UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.”.
Art. 3. (Modifiche e integrazioni alla
1. All'articolo 10 comma 2 della
2. All'articolo 11 comma 4 della
Art. 4. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 5. (Modifiche e integrazioni alla
1. All'articolo 36, comma 2, lettera c) della
a) le parole "a decorrere dal 1° ottobre 2013" sono sostituite con le parole "a decorrere dal 1° settembre 2014";
b) il periodo "la Giunta regionale può prevedere la proroga del termine fino al 1° gennaio 2014, prevedendo contestualmente delle penali per chi non rispetta il termine del 1° ottobre" è sostituito dal seguente "trasmettono e aggiornano entro il 15 luglio 2014 le informazioni sulle fermate, anche urbane, inclusa la georeferenziazione delle stesse".
Art. 6. (Disposizioni finanziarie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge non comportano ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, quantificati per l’esercizio in corso in euro 100.000,00 si provvede mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 2.2.04.08 - capitolo 22040816 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014, che viene ridotta del medesimo importo.
3. La disponibilità finanziaria di cui al comma 2 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.04 – capitolo 2232102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.
4. Dall’attuazione dell’articolo 5 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.