§ 1.2.66 - L.R. 11 agosto 2014, n. 15.
Modifica della Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:11/08/2014
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'articolo 2, l.r. n. 2/2013)
Art. 2.  (Norma finale)
Art. 3.  (Clausola di invarianza degli oneri)
Art. 4.  (Pubblicazione)


§ 1.2.66 - L.R. 11 agosto 2014, n. 15.

Modifica della Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria).

(B.U. 11 agosto 2014, n. 36)

 

Art. 1. (Modifica dell'articolo 2, l.r. n. 2/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria) è sostituito dal seguente:

«1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 2, che abbiano presentato domanda nei termini previsti dall'avviso per la costituzione dell'elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria.».

 

     Art. 2. (Norma finale)

1. L'entrata in vigore della presente legge comporta l'immediata decadenza dei componenti il collegio dei revisori del Consiglio e della Giunta regionale ed il rinnovo dell'organo collegiale secondo le procedure previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 2/2013.

 

     Art. 3. (Clausola di invarianza degli oneri)

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.