§ 6.2.272 - L.R. 27 ottobre 2015, n. 47.
Disposizioni varie in materia di veicoli ultraventennali e di provvidenze economiche di cui alle Leggi regionali n. 22/1986, n. 26/1989 e n. 30/1981 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:27/10/2015
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di esenzione dalla tassa automobilistica dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico e dei veicoli ultraventennali. Modifiche all'art. 39 della legge [...]
Art. 2.  Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 - "Legge di Stabilità regionale 2015" come modificata ed integrata dall'art. 1 della legge regionale 11 maggio 2015, [...]
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 6.2.272 - L.R. 27 ottobre 2015, n. 47.

Disposizioni varie in materia di veicoli ultraventennali e di provvidenze economiche di cui alle Leggi regionali n. 22/1986, n. 26/1989 e n. 30/1981 e s.m.i.

(B.U. 1 novembre 2015, n. 45)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di esenzione dalla tassa automobilistica dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico e dei veicoli ultraventennali. Modifiche all'art. 39 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 e all'art. 1 della legge regionale 31 marzo 2015, n. 14.

1. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 39 della legge regionale n. 4/2015, come introdotti dal comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 14/2015, sono abrogati.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2015, n. 14 sono abrogati.

 

     Art. 2. Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 - "Legge di Stabilità regionale 2015" come modificata ed integrata dall'art. 1 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 18.

1. L'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 - "Legge di Stabilità regionale 2015 e ss.mm.ii." è così integralmente sostituito:

"Articolo 21

Riordino delle provvidenze economiche e contributi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le provvidenze economiche di cui alla legge regionale 26 luglio 1982, n. 22, alla legge regionale 4 settembre 1989, n. 26 ed alla legge regionale 25 agosto 1981, n. 30 come modificata dalla legge regionale 23 novembre 2004, n. 23 possono essere erogate agli assistiti aventi un ISEE di euro 14.000,00 per un importo di euro 240,00 mensili e un ISEE compreso fra euro 14.001,00 e euro 21.000,00 per un importo di euro 120,00 mensili.

2. Ai pazienti che effettuano dialisi domiciliare viene corrisposto, altresì, un contributo aggiuntivo pari ad euro 150,00 mensili, fermo restando il tetto massimo ISEE di cui al precedente comma 1.

3. Il contributo deve essere erogato ai pazienti ogni due mesi.

4. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle esigenze maturate al 31 dicembre 2014, sulla base della normativa previgente, nonché per quelle rivenienti dall'applicazione del presente articolo, sono previste le seguenti coperture:

a) euro 2.500.000,00 per l'anno 2015, euro 3.000.000,00 per l'anno 2016 ed euro 5.449.000,00 per l'anno 2017 a valere sulla Missione 12 Programma 04 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017.

b) euro 2.370.000,00, per ciascun esercizio 2015, 2016 e 2017, corrispondenti alla stima delle ulteriori risorse derivanti dalle maggiori entrate rivenienti dall'applicazione dell'art. 1, comma 3 della presente legge.

5. Per l'iscrizione delle ulteriori risorse di cui al precedente comma 4, lettera b) sono apportate le seguenti variazioni:

variazione in aumento esercizi 2015, 2016 e 2017

stato di previsione delle entrate

Titolo 1000000 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia 1010100 - Imposte tasse e proventi assimilati

Categoria 1010199 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. euro 2.370.000,00

stato di previsione delle uscite

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo I euro 2.370.000,00

6. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle esigenze maturate al 31 dicembre 2014, sulla base della normativa previgente, nonché per quelle rivenienti dall'applicazione del presente articolo è assicurata, nel triennio 2015/2017, come di seguito esposto:

- euro 4.870.000,00, per l'esercizio 2015, a valere sulla Missione 12 Programma 04 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017;

- euro 5.370.000,00, per l'esercizio 2016, a valere sulla Missione 12 Programma 04 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017;

- euro 7.819.000,00, per l'esercizio 2017, a valere sulla Missione 12 Programma 04 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017;

7. Per gli anni successivi al 2017 l'entità dell'ulteriore stanziamento è fissata con le successive leggi di bilancio.

8. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, è autorizzata ad apportare le variazioni sui pertinenti capitoli del bilancio, per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, appartenenti al Titolo 1000000, Tipologia 1010100 e Categoria 1010199 delle Entrate ed alla Missione 12 e Programma 04 delle spese sopra richiamati.

9. A seguito dell'approvazione del presente articolo si intendono aggiornati gli allegati di cui all'art. 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 6 e s.m.i.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.