Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 23/12/2014 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Fusione per incorporazione) |
Art. 3. (Autorizzazione) |
Art. 4. (Progetto di fusione) |
Art. 5. (Norma Finanziaria) |
Art. 6. (Abrogazione) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 4.5.99 - L.R. 23 dicembre 2014, n. 47.
Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale.
(B.U. 30 dicembre 2014, n. 147 Speciale)
Art. 1. (Finalità)
1. Al fine di contenere i costi dell'azione amministrativa, di realizzare economie di scala e di razionalizzare le partecipazioni societarie regionali, la Regione Abruzzo persegue il miglioramento della gestione operativa ed economico-finanziaria delle Società regionali di trasporto pubblico locale e a tal fine promuove la costituzione di una unica azienda pubblica.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina le modalità dirette alla fusione mediante incorporazione delle società "Gestione Trasporti Metropolitani S.p.A." e "Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A." nella società "Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi S.p.A".
Art. 2. (Fusione per incorporazione)
1. Al fine di realizzare la fusione delle società di trasporto mediante incorporazione di F.A.S. S.p.A. e G.T.M. S.p.A. in A.R.P.A. S.p.A., la Regione conferisce la totalità del capitale sociale di F.A.S. S.p.A. e G.T.M. S.p.A. in A.R.P.A. S.p.A.
2. La Regione Abruzzo impegna gli organi amministrativi e deliberanti delle tre società pubbliche A.R.P.A. S.p.A., F.A.S. S.p.A. e G.T.M. S.p.A. a procedere nei tempi tecnici strettamente necessari alla fusione per incorporazione delle società G.T.M. e F.A.S. in A.R.P.A., ai sensi dell'art. 2505 c.c..
Art. 3. (Autorizzazione)
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al conferimento delle azioni delle società G.T.M. S.p.A. e F.A.S. S.p.A. in A.R.P.A. S.p.A., nonché tutte le altre operazioni dirette alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
Art. 4. (Progetto di fusione)
1. La proposta di progetto di fusione, redatta dagli amministratori delle Società partecipanti alla fusione, deve essere approvata dal Consiglio regionale prima di essere sottoposta ai soci per la conseguente decisione ai sensi dell'art. 2502 c.c.. Eventuali modifiche al progetto di fusione deliberate dal Consiglio regionale vincolano il rappresentante della Regione a deliberare conformemente.
Art. 5. (Norma Finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6. (Abrogazione)
1. L'art. 18 della
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.