Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.3 reati |
Data: | 23/02/2015 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale |
Art. 2. Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso |
§ 69.3.95 - L. 23 febbraio 2015, n. 19.
Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale.
(G.U. 5 marzo 2015, n. 53)
Art. 1. Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale
1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della
Art. 2. Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso
1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis», è inserita la seguente: «, 416-ter».