Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.2 elezioni amministrative |
Data: | 17/03/2015 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1 . Integrazione all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 |
Art. 2 . Entrata in vigore |
§ 39.2.97 - D.L. 17 marzo 2015, n. 27. [1]
Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.
(G.U. 18 marzo 2015, n. 64)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 117, secondo comma, e 122, primo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 7 del
Visto l'articolo 5, comma 1, della
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre, in vista delle elezioni regionali e amministrative del 2015, disposizioni volte a realizzare le condizioni per il loro svolgimento abbinato, secondo il principio dell'election day;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Integrazione all'articolo 5 della
1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della