§ 3.10.69 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 45.
Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:30/12/2014
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni
Art. 2.  Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 27 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni
Art. 4.  Disposizioni transitorie concernenti il fondo di rotazione in materia di turismo
Art. 5.  Differimento del termine di abrogazione della funzione provinciale di gestione degli uffici di informazione ed accoglienza turistica
Art. 6.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 3.10.69 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 45.

Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.

(B.U. 30 dicembre 2014, n. 125)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni

1. Alla lettera h), del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo l’espressione: “soggiorno del cliente;” è aggiunta la seguente: “ai limitati fini di cui all’articolo 27 bis, sono, altresì, strutture ricettive, non aperte al pubblico, gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, senza prestazione di servizi;”.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni

1. Al comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo l’espressione: “case per villeggiatura” è aggiunta la seguente: “e i dati delle locazioni turistiche di cui al comma 2 dell’articolo 27 bis”.

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 27 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni

1. Dopo l’articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunto il seguente:

 

“Art. 27 bis. Locazioni turistiche

1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare al comune nel quale l’alloggio è situato, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale:

a) il periodo durante il quale si intende locare l’alloggio, il numero di camere e di posti letto;

b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.

3. Sono attribuiti al comune la vigilanza, anche mediante l’accesso di propri incaricati alle strutture ricettive di cui al comma 1, e l’accertamento della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto ad introitare le relative somme.

4. Chiunque dia in locazione gli alloggi ai sensi del comma 1 è soggetto, previa diffida amministrativa ai sensi dell’articolo 2 bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e successive modificazioni, per ciascun alloggio:

a) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;

b) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera b), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione;

c) in caso di ingiustificato rifiuto di accesso all’alloggio, opposto agli incaricati del comune per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso.”.

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie concernenti il fondo di rotazione in materia di turismo [1]

1. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 45 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e comunque non oltre il 30 giugno 2015, al solo fine di garantire continuità agli interventi a valere sul fondo di rotazione, è ripristinata la vigenza degli articoli 101 e 103 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, limitatamente alla loro applicazione al fondo di rotazione e a quanto conforme alla vigente normativa, con riferimento ai procedimenti amministrativi e di spesa definiti successivamente al 3 luglio 2013 o in corso di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché definiti entro la data del 31 dicembre 2014, nei limiti della capienza del fondo di rotazione.

 

2. Decorsa la data del 30 giugno 2015, l’operatività del fondo di rotazione è limitata alla gestione delle posizioni definite ai sensi del comma 1, da parte del soggetto individuato in conformità all’articolo 45, comma 2, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

 

     Art. 5. Differimento del termine di abrogazione della funzione provinciale di gestione degli uffici di informazione ed accoglienza turistica

1. Al fine di facilitare la messa a regime del sistema di informazione e accoglienza turistica definito dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, il termine di cui all’articolo 51, comma 3, lettera e), della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, limitatamente alla funzione provinciale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è differito di mesi nove.

 

2. Le province e la Città metropolitana di Venezia esercitano la funzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, in conformità alla disciplina di cui all’articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

 

3. Conservano comunque validità ed efficacia tutti gli atti di attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, ivi compresi gli accordi stipulati fra la Regione e i comuni per la gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica e i procedimenti relativi a manifestazioni di interesse da parte dei comuni alla gestione di tali attività.

 

     Art. 6. Clausola di neutralità finanziaria

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7.