Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 30/12/2014 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni |
Art. 2. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 27 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni |
Art. 4. Disposizioni transitorie concernenti il fondo di rotazione in materia di turismo |
Art. 5. Differimento del termine di abrogazione della funzione provinciale di gestione degli uffici di informazione ed accoglienza turistica |
Art. 6. Clausola di neutralità finanziaria |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 3.10.69 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 45.
Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.
(B.U. 30 dicembre 2014, n. 125)
Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della
1. Alla lettera h), del comma 1, dell’articolo 2 della
Art. 2. Modifica dell’articolo 13 della
1. Al comma 6 dell’articolo 13 della
Art. 3. Inserimento dell’articolo 27 bis nella
1. Dopo l’articolo 27 della
“Art. 27 bis. Locazioni turistiche
1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell’articolo 1 della
2. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare al comune nel quale l’alloggio è situato, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale:
a) il periodo durante il quale si intende locare l’alloggio, il numero di camere e di posti letto;
b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.
3. Sono attribuiti al comune la vigilanza, anche mediante l’accesso di propri incaricati alle strutture ricettive di cui al comma 1, e l’accertamento della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto ad introitare le relative somme.
4. Chiunque dia in locazione gli alloggi ai sensi del comma 1 è soggetto, previa diffida amministrativa ai sensi dell’articolo 2 bis della
a) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;
b) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera b), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione;
c) in caso di ingiustificato rifiuto di accesso all’alloggio, opposto agli incaricati del comune per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso.”.
Art. 4. Disposizioni transitorie concernenti il fondo di rotazione in materia di turismo [1]
1. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 45 della
2. Decorsa la data del 30 giugno 2015, l’operatività del fondo di rotazione è limitata alla gestione delle posizioni definite ai sensi del comma 1, da parte del soggetto individuato in conformità all’articolo 45, comma 2, della
Art. 5. Differimento del termine di abrogazione della funzione provinciale di gestione degli uffici di informazione ed accoglienza turistica
1. Al fine di facilitare la messa a regime del sistema di informazione e accoglienza turistica definito dalla
2. Le province e la Città metropolitana di Venezia esercitano la funzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n), della
3. Conservano comunque validità ed efficacia tutti gli atti di attuazione dell’articolo 15 della
Art. 6. Clausola di neutralità finanziaria
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo così modificato dall'art. 6 della