§ 1.2.12 - L.R. 27 gennaio 2015, n. 1.
Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:27/01/2015
Numero:1


Sommario
Art. 1 . Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”
Art. 2 . Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”
Art. 3 . Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”
Art. 4 . Rettifiche testuali e ulteriori modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”


§ 1.2.12 - L.R. 27 gennaio 2015, n. 1.

Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

(B.U. 30 gennaio 2015, n. 12)

 

     Art. 1. Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è aggiunto il seguente:

 

“3 bis. Non possono essere immediatamente ricandidati consiglieri regionali coloro che hanno rivestito per due mandati consecutivi la carica di componente del Consiglio regionale.”.

 

2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così come introdotto dal comma 1 del presente articolo è aggiunto il seguente:

 

“3 ter. Le limitazioni di cui ai commi 2, 3 e 3 bis sono riferite alle rispettive cariche.”.

 

3. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

 

“4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di cui ai commi 2, 3 e 3 bis ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.”.

 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è aggiunto il seguente:

 

“5 bis. Le liste provinciali per le circoscrizioni di Belluno e Rovigo sono formate da un numero di candidati non superiore a 5.”.

 

          Art. 3. Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, dopo le parole: “e riduce al limite prescritto” sono aggiunte le parole: “dall’articolo 13 comma 5 e comma 5 bis” e le parole “a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione” sono soppresse.

 

          Art. 4. Rettifiche testuali e ulteriori modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”

1. Alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti rettifiche testuali:

 

a) alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 22 le parole: “stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell’Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale il candidato di tale coalizione”, sono sostituite dalle seguenti: “stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, compresi quelli di cui ai commi 6 e 8 dell’articolo 20. Il presidente dell’Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale tale candidato”;

b) alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 22 le parole: “stabilisce quale coalizione regionale abbia ottenuto la seconda cifra elettorale e proclama eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta di tale coalizione”, sono sostituite dalle seguenti: “stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto e proclama eletto consigliere regionale tale candidato”;

c) al comma 3 dell’articolo 23 le parole: “il seggio consigliare assegnato al candidato Presidente della Giunta, la cui coalizione ha ottenuto la seconda cifra elettorale”, sono sostituite dalle seguenti: “il seggio consigliare assegnato al candidato Presidente della Giunta, che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto”.

 

2. All’articolo 18, comma 1, lettera e), le parole: “il quindicesimo” sono sostituite dalle seguenti: “l’ottavo”.