| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Umbria | 
| Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente | 
| Capitolo: | 4.2 edilizia e lavori pubblici | 
| Data: | 06/02/2015 | 
| Numero: | 3 | 
| Sommario | 
| Art. 1 . (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 6) | 
| Art. 2 . (Integrazione alla l.r. 3/2010 ) | 
| Art. 3 . (Modificazioni all'articolo 21) | 
| Art. 4 . (Modificazioni all'art. 26) | 
| Art. 5 . (Decorrenza dell'efficacia) | 
§ 4.2.94 - L.R. 6 febbraio 2015, n. 3.
Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).
(B.U. 11 febbraio 2015, n. 8)
Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 6)
				1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della 
				"2 bis. L'inserimento degli interventi nei piani di settore è comunque subordinato al controllo, da parte delle strutture regionali competenti, dell'attivazione degli adempimenti di cui all'articolo 95 del 
2 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di espletamento del controllo di cui al comma 2 bis. ".
				          Art. 2. (Integrazione alla 
				1. Dopo l'articolo 19 della 
"Art. 19 bis. (Verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici)
				1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza dei soggetti aggiudicatori è disciplinata dagli articoli 95 e 96 del 
2. Sono esclusi dalla procedura di cui al comma 1:
a) gli interventi che non comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti;
b) gli interventi di scavo su rilevati di formazione artificiale attuale;
c) gli interventi di importo inferiore a cinquantamila euro;
d) gli interventi di manutenzione idraulica non comportanti attività di escavazione e quelli dove l'escavazione riguarda l'asportazione di depositi alluvionali di sedimentazione attuale;
e) gli interventi in regime di somma urgenza;
f) gli interventi sulle infrastrutture a rete già esistenti all'interno della fascia di rispetto delle condutture;
				g) gli interventi su aree che sono state assoggettate a verifica preliminare considerata chiusa con esito negativo ai sensi dell'articolo 96, comma 4 del 
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 21)
				1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 della 
Art. 4. (Modificazioni all'art. 26)
				1. Alla rubrica dell'articolo 26 della 
				2. Al comma 1 dell'articolo 26 della 
				3. Al comma 4 dell'articolo 26 della 
Art. 5. (Decorrenza dell'efficacia)
				1. Il comma 2 bis dell'articolo 6 della