Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 20/01/2015 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1 . Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 69/2011 |
Art. 2 . Modifiche all’articolo 7 della l.r. 69/2011 |
Art. 3 . Modifiche all’articolo 35 della l.r. 69/2011 |
Art. 4 . Modifiche all’articolo 49 della l.r. 69/2011 |
Art. 5 . Modifiche all’articolo 76 della l.r. 69/2011 |
§ 5.4.244 - L.R. 20 gennaio 2015, n. 8.
Attribuzione di nuove funzioni all’Autorità idrica toscana. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).
(B.U. 23 gennaio 2015, n. 4)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Nell’ambito delle aree di cui all’articolo 36 bis, commi 2 e 3, del
2. In considerazione delle competenze dell’Autorità idrica toscana sui processi di depurazione delle acque reflue ed al fine di consentire l’eventuale sfruttamento delle dotazioni impiantistiche già esistenti, secondo quanto previsto dall’articolo 243, comma 3, del
3. Poiché l’articolo 49 della
Approva la presente legge
Art. 1. Inserimento dell’articolo 4 bis nella
1. Dopo l’articolo 4 della
“ Art. 4 bis - Funzioni in materia di bonifica di siti contaminati
1. Nell’ambito delle aree di cui all’articolo 36 bis, commi 2 e 3, del
2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati dalla Regione.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula specifici accordi con l’Autorità idrica e gli altri soggetti interessati. ”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 7 della
1. Dopo il comma 9 dell’articolo 7 della l.r.69/2011 è inserito il seguente:
“ 9 bis. La Regione mette a disposizione dell’assemblea, a titolo gratuito, i propri spazi di rappresentanza per lo svolgimento delle sedute, quando questo non precluda le attività regionali programmate ”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 35 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 35 della l.r.69/2011 è inserito il seguente:
“ 5 bis. La Regione mette a disposizione dell’assemblea, a titolo gratuito, i propri spazi di rappresentanza per lo svolgimento delle sedute, quando questo non precluda le attività regionali programmate ”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 49 della
1. Al comma 10 dell’articolo 49 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 76 della
1. Il comma 2 dell’articolo 76 della
“ 2. Gli oneri di cui alla presente legge, derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'osservatorio di cui all'articolo 49, sono stimati in euro 3.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e sono finanziati, senza nuove o maggiori spese, mediante gli stanziamenti di cui alla unità previsionale di base (UPB) 432 “Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017. ”.