Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 16/12/2014 |
Numero: | 78 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 45/2013 |
Art. 2. Sostituzione della rubrica dell'articolo 4 della l.r. 45/2013 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 45/2013 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/2013 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 45/2013 |
Art. 6. Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 45/2013 |
§ 3.2.164 - L.R. 16 dicembre 2014, n. 78.
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale), in materia di misure di sostegno alle famiglie.
(B.U. 19 dicembre 2014, n. 62)
PREAMBOLO
Il Consiglio Regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Nell'attuale situazione di crisi economica delle famiglie, le modifiche alla
2. È opportuno intervenire a favore di tutti i nuclei familiari ove sia presente una persona in stato di grave disabilità;
3. È opportuno concedere anche ai padri la possibilità di richiedere il contributo per i nuovi nati;
4. È opportuno dare ai comuni la facoltà di tener conto del contributo regionale ai fini dell'erogazione, totale o parziale, di contributi di propria competenza alle medesime persone allo stesso titolo di quello regionale;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche al preambolo della
1. Al punto 4 del preambolo della
Art. 2. Sostituzione della rubrica dell'articolo 4 della
1. La rubrica dell’articolo 4 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 4. Modifiche all'articolo 5 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della
“ b) essere tutti i membri del nucleo familiare, eccetto i figli di cui all’articolo 2, residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno un anno, dalla data del 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario; ”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della
3. Il comma 2 dell'articolo 5 della
“ 2. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, possono essere cumulati tra loro, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali. E'fatta salva la facoltà dei comuni di tener conto dei contributi di cui alla presente legge ai fini dell'erogazione, totale o parziale, di contributi di propria competenza erogati allo stesso titolo. ”.
Art. 5. Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 6. Inserimento dell’articolo 11 bis nella
1. Dopo l’articolo 11 della
“Art. 11 bis. Ulteriori disposizioni
1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e all’articolo 6, comma 2, come modificati dalla legge regionale dicembre 2014, n. (Modifiche alla