§ 3.2.164 - L.R. 16 dicembre 2014, n. 78.
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:16/12/2014
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Modifiche al preambolo della l.r. 45/2013
Art. 2.  Sostituzione della rubrica dell'articolo 4 della l.r. 45/2013
Art. 3.  Modifiche all'articolo 4 della l.r. 45/2013
Art. 4.  Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/2013
Art. 5.  Modifiche all'articolo 6 della l.r. 45/2013
Art. 6.  Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 45/2013


§ 3.2.164 - L.R. 16 dicembre 2014, n. 78.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale), in materia di misure di sostegno alle famiglie.

(B.U. 19 dicembre 2014, n. 62)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio Regionale

 

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Nell'attuale situazione di crisi economica delle famiglie, le modifiche alla l.r. 45/2013 hanno lo scopo di raggiungere un maggior numero di soggetti che si trovano in difficoltà economica temporanea al fine di contrastare il rischio di povertà ed esclusione sociale;

 

2. È opportuno intervenire a favore di tutti i nuclei familiari ove sia presente una persona in stato di grave disabilità;

 

3. È opportuno concedere anche ai padri la possibilità di richiedere il contributo per i nuovi nati;

 

4. È opportuno dare ai comuni la facoltà di tener conto del contributo regionale ai fini dell'erogazione, totale o parziale, di contributi di propria competenza alle medesime persone allo stesso titolo di quello regionale;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 45/2013

1. Al punto 4 del preambolo della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), la parola: “ figli ” è soppressa.

 

     Art. 2. Sostituzione della rubrica dell'articolo 4 della l.r. 45/2013

1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 45/2013 è sostituita dalla seguente: “ Contributo a favore delle famiglie con persone disabili ”.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 45/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 45/2013 la parola: “ figli ” è sostituita dalla seguente: “ persone ”, e la parola: “ figlio ” è sostituita dalla seguente: “ persona ”.”

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/2013

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 45/2013 è sostituita dalla seguente:

“ b) essere tutti i membri del nucleo familiare, eccetto i figli di cui all’articolo 2, residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno un anno, dalla data del 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario; ”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 45/2013 le parole: “ euro 24.000,00 ” sono sostituite dalle seguenti: “ euro 29.999,00 ”.

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 45/2013 è sostituito dal seguente:

“ 2. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, possono essere cumulati tra loro, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali. E'fatta salva la facoltà dei comuni di tener conto dei contributi di cui alla presente legge ai fini dell'erogazione, totale o parziale, di contributi di propria competenza erogati allo stesso titolo. ”.

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 45/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 45/2013 le parole: “ , in assenza di quest’ultima ” sono soppresse.

 

     Art. 6. Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 45/2013

1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 45/2013 è inserito il seguente:

“Art. 11 bis. Ulteriori disposizioni

1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e all’articolo 6, comma 2, come modificati dalla legge regionale dicembre 2014, n. (Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 “Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale”, in materia di misure di sostegno alle famiglie), si applicano con riferimento ai procedimenti relativi ai contributi da erogarsi per l’anno 2015.”.