Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 13/02/2015 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche all'articolo 11 della l.r. 3/2009 |
Art. 2 . Entrata in vigore |
§ 1.2.116 - L.R. 13 febbraio 2015, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)
(B.U. 20 febbraio 2015, n. 7)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 9, comma 7, dello Statuto;
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Con la
2. Si è riscontrato, tuttavia, ad un successivo riesame, che la formulazione letterale delle nuove disposizioni potrebbe determinare una possibile disparità di trattamento per i consiglieri che abbiano svolto più di una legislatura ma meno di due;
3. Pertanto, al fine di eliminare ogni incertezza applicativa, si rende opportuno intervenire sull'articolo 11 della
4. Dato l'imminente termine della legislatura, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 3 dell'articolo 11 della
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.