§ 2.8.95 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 24.
Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 e abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:30/12/2014
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)
Art. 2.  (Modifica alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20)
Art. 3.  (Abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 e disposizioni transitorie)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 2.8.95 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 24.

Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 e abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11.

(B.U. 31 dicembre 2014, n. 53)

 

     Art. 1. (Modifica alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. 'SCR - Piemonte SpA '. Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte 'ARES - Piemonte '), è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Organi della società e direttore generale)

1. Sono organi della società l'assemblea dei soci, il consiglio d'amministrazione composto da tre membri incluso il Presidente o, in alternativa, un amministratore unico ed il collegio sindacale.

2. Gli organi sono composti secondo quanto stabilito dallo statuto sociale in armonia con le norme vigenti.

3. L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, il quale coordina l'attività tecnica nei settori di interesse della SCR - Piemonte SpA.".

 

          Art. 2. (Modifica alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20)

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica), le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2015".

 

          Art. 3. (Abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 e disposizioni transitorie)

1. Al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, dal 1° gennaio 2015 è abrogata la legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).

2. Allo scopo di non far venire meno i servizi erogati e prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, con particolare riferimento alla corretta eliminazione delle carcasse degli animali morti, nonché per consentire la transizione del consorzio operante in Piemonte verso le soluzioni operative che le aziende aderenti vorranno autonomamente darsi a seguito dell'abrogazione di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti all'abrogazione di cui al comma 1 [1].

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 2.000.000,00.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 3 per l'anno 2015 e successivi, si fa fronte mediante riduzione dell'UPB A11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 [2].

 

          Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 1.