Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 enti strumentali |
Data: | 30/12/2014 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19) |
Art. 2. (Modifica alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20) |
Art. 3. (Abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 e disposizioni transitorie) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 2.8.95 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 24.
Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 e abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11.
(B.U. 31 dicembre 2014, n. 53)
Art. 1. (Modifica alla
1. L'articolo 5 della
"Art. 5. (Organi della società e direttore generale)
1. Sono organi della società l'assemblea dei soci, il consiglio d'amministrazione composto da tre membri incluso il Presidente o, in alternativa, un amministratore unico ed il collegio sindacale.
2. Gli organi sono composti secondo quanto stabilito dallo statuto sociale in armonia con le norme vigenti.
3. L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, il quale coordina l'attività tecnica nei settori di interesse della SCR - Piemonte SpA.".
Art. 2. (Modifica alla
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della
Art. 3. (Abrogazione della
1. Al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, dal 1° gennaio 2015 è abrogata la
2. Allo scopo di non far venire meno i servizi erogati e prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, con particolare riferimento alla corretta eliminazione delle carcasse degli animali morti, nonché per consentire la transizione del consorzio operante in Piemonte verso le soluzioni operative che le aziende aderenti vorranno autonomamente darsi a seguito dell'abrogazione di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti all'abrogazione di cui al comma 1 [1].
3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 2.000.000,00.
4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 3 per l'anno 2015 e successivi, si fa fronte mediante riduzione dell'UPB A11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 [2].
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Comma così sostituito dall'art. 28 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 28 della