§ 1.3.37 - L.R. 15 dicembre 2014, n. 21.
Riduzione dell'assegno vitalizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:15/12/2014
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Età per la corresponsione dell'assegno vitalizio)
Art. 2.  (Rideterminazione del trattamento economico)
Art. 3.  (Norma finale)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 1.3.37 - L.R. 15 dicembre 2014, n. 21.

Riduzione dell'assegno vitalizio.

(B.U. 18 dicembre 2014, n. 51 - suppl. n. 2)

 

     Art. 1. (Età per la corresponsione dell'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio mensile può essere corrisposto ai consiglieri regionali della IX o delle precedenti legislature che abbiano compiuto i 65 anni di età.

 

          Art. 2. (Rideterminazione del trattamento economico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti i trattamenti mensili lordi di assegno vitalizio corrisposti ai consiglieri regionali sono ridotti secondo le seguenti percentuali progressive:

a) del 6 per cento per l'importo fino ai 1.500,00 euro;

b) dell'ulteriore 9 per cento per la parte compresa tra i 1.501,00 euro fino a 3.500,00 euro;

c) dell'ulteriore 12 per cento per la parte compresa tra i 3.501, 00 euro e i 6.000,00 euro;

d) dell'ulteriore 15 per cento per la parte superiore ai 6.000,00 euro.

2. A coloro che sono titolari di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento italiano o dal Parlamento europeo, si applica un'ulteriore decurtazione del 40 per cento sull'ammontare mensile lordo come risultante dalle riduzioni di cui al comma 1.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai trattamenti mensili lordi delle quote di assegno vitalizio corrisposte agli aventi diritto.

4. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali", 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e 31 dicembre 2010, n. 27 "Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali") le parole "a decorrere dal 1 gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2020".

5. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per i consiglieri regionali ai quali è corrisposto l'assegno vitalizio mensile e che hanno un reddito di lavoro complessivo annuo inferiore o pari a 18.000,00 euro, come risultante dalla dichiarazione dei redditi o dal CUD dell'anno precedente.

 

          Art. 3. (Norma finale)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 si applica ai consiglieri regionali ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno vitalizio mensile deve essere ancora corrisposto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2019.

 

          Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e le sue disposizioni si applicano a decorrere da gennaio 2015.