Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 01/04/2015 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alle leggi regionali n. 3/2008, n. 34/2004, n. 19/2007 e n. 44/1976) |
Art. 2. (Norma finanziaria) |
§ 2.1.352 - L.R. 1 aprile 2015, n. 7.
Primo soccorso pediatrico
(B.U. 2 aprile 2015, n. 14, suppl.)
Art. 1. (Modifiche alle leggi regionali n. 3/2008, n. 34/2004, n. 19/2007 e n. 44/1976)
1. Alla
a) alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 11 dopo le parole 'aggiornamento' sono inserite le seguenti: ', anche con riferimento alle tecniche salvavita, alla prevenzione primaria, alla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e agli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali,'.
2. Alla
a) alla fine del comma 2 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente periodo: 'Costituisce un ulteriore requisito per gli accreditamenti successivi all'entrata in vigore della legge recante 'Primo soccorso pediatrico' , l'attuazione di percorsi informativi e formativi, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), rivolti al personale, alle famiglie e ai minori sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.';
b) dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 7 è aggiunta la seguente:
'i bis) attività di formazione e informazione, tenute dai centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.'.
3. Alla
a) dopo il comma 4 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:
'4 bis. La Regione promuove, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o con l'Ufficio scolastico regionale o con singole istituzioni scolastiche e formative, percorsi informativi e formativi, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU).
4 ter. La Regione, tramite campagne di comunicazione, sensibilizza le istituzioni scolastiche e formative, il personale docente e non docente, i genitori e gli studenti sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali. In particolare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi sulle tecniche sopracitate, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU.
4 quater. La Regione prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.'.
4. Alla
a) dopo il numero 6 del comma 1 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente numero:
'6 bis) la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, attraverso l'introduzione nei corsi di preparazione al parto di percorsi informativi e formativi, sulle specifiche tecniche di cui sopra, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);'.
Art. 2. (Norma finanziaria)
1. Alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all'artico lo 1, quantificate in 30.000,00 euro per il 2015 si fa fronte con le risorse allocate alla missione 13, programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2015-2017.
2. A decorrere dagli esercizi successivi al 2015 le spese di cui al comma 1 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nei limiti delle disponibilità di risorse della missione e del programma individuati al comma 1.