§ 1.5.9 - L.R. 23 febbraio 2015, n. 3.
Introduzione del voto elettronico per il referendum consultivo. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.5 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:23/02/2015
Numero:3


Sommario
Art. 1 . (Modifica alla l.r. 34/1983 - Introduzione del voto elettronico per il referendum consultivo, modalità sulla procedura di fusione di comuni mediante incorporazione, nonché modalità di svolgimento [...]
Art. 2 . (Norma di rinvio per gli oneri derivanti dallo svolgimento della consultazione referendaria con modalità di voto elettroniche)
Art. 3 . (Entrata in vigore)


§ 1.5.9 - L.R. 23 febbraio 2015, n. 3.

Introduzione del voto elettronico per il referendum consultivo. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni)

(B.U. 24 febbraio 2015, n. 9, suppl.)

 

     Art. 1. (Modifica alla l.r. 34/1983 - Introduzione del voto elettronico per il referendum consultivo, modalità sulla procedura di fusione di comuni mediante incorporazione, nonché modalità di svolgimento del referendum consultivo)

1. Alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:

'3 bis. Nelle more della disciplina regionale per lo svolgimento del referendum consultivo comunale e per la definizione delle ulteriori modalità della procedura di fusione di comuni mediante incorporazione, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), al procedimento di incorporazione si applica quanto previsto dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), per i casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge stessa. Qualora i comuni interessati dispongano l'effettuazione del referendum consultivo, ai fini dell'avvio della richiesta alla Regione di incorporazione, prima dell'approvazione della disciplina regionale di cui al primo periodo, il Consiglio regionale delibera, su proposta della commissione consiliare competente, sulla possibilità di assumere, in luogo dell'effettuazione del referendum consultivo di cui all'articolo 9 della l.r. 29/2006, anche con le modalità di cui all'articolo 26 bis della presente legge, i referendum eventualmente già effettuati dai comuni interessati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione. Le spese dei referendum consultivi comunali effettuati nelle more della disciplina regionale di cui al primo periodo sono rimborsate dalla Regione, nel caso in cui il Consiglio regionale deliberi di assumerli in luogo del referendum di cui all'articolo 9 della l.r. 29/2006, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta Regionale.';

 

b) il comma 6 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

'6. La data di svolgimento del referendum consultivo è fissata dal Presidente della Giunta regionale, una volta l'anno, in una domenica tra aprile e giugno ovvero tra settembre e novembre. Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum con decreto da emanare non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, sentiti il Prefetto di Milano, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e i presidenti delle Corti d'appello territorialmente interessate. Il decreto di indizione è emanato entro e non oltre il termine di diciotto mesi dalla data della deliberazione consiliare che determina l'effettuazione del referendum consultivo. In caso di referendum consultivo sottoposto agli elettori dell'intera Regione, il Presidente della Giunta regionale può individuare, per ragioni di economicità e per favorire la massima partecipazione, ove consentito, la data di svolgimento del referendum in coincidenza con altre consultazioni elettorali, possibilmente coinvolgenti ampie porzioni di elettorato; a tal fine, il Presidente della Giunta regionale promuove la stipulazione di apposita intesa con il Ministro dell'Interno. Il presente comma non si applica ai referendum consultivi di cui all'articolo 9 della l.r. 29/2006.';

 

c) dopo il comma 6 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:

'6 bis. L'ufficio regionale competente in materia di elezioni può stabilire, anche a mezzo di comunicazione elettronica, direttamente a cura dei sindaci la modalità di stampa e la stampa dei manifesti con il decreto di indizione del referendum e con le eventuali modalità di utilizzo del voto elettronico.';

 

d) dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:

'Art. 26 bis

1. Il referendum consultivo può essere svolto anche mediante sistemi elettronici e procedure automatiche finalizzate ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio. I sistemi e le procedure adottate, oltre ad assicurare una maggiore efficienza, economicità e trasparenza delle consultazioni elettorali, devono garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali della personalità, dell'eguaglianza, della libertà e della segretezza dell'esercizio del diritto di voto. Il sistema individuato deve essere chiaro e comprensibile al fine di consentirne l'utilizzo a tutti gli elettori.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato anche contestualmente al decreto di indizione di cui all'articolo 25, comma 5, è stabilito se per il referendum consultivo deliberato dal Consiglio regionale si utilizzano le modalità di voto elettroniche disciplinate dal presente articolo. Con tale decreto può essere previsto anche un utilizzo parziale di tali modalità per comuni o zone omogenee purché siano rispettati i principi di cui al comma 1. Le modalità di voto elettroniche sono utilizzabili previa approvazione del regolamento regionale di cui al comma 7.

3. Per le finalità di cui al comma 1, viene adottato un sistema di voto integrato comprendente l'insieme dei dispositivi software e hardware e delle relative procedure di configurazione e installazione che rendono possibili le procedure di automazione del voto, nonché di elaborazione dei dati al fine della proclamazione dei risultati.

4. Ai fini della definizione e della predisposizione dei dispositivi hardware e software di cui al comma 3, nonché della determinazione delle modalità concrete di esecuzione delle operazioni elettorali, riguardanti sia lo svolgimento effettivo sia la proclamazione e la verifica del risultato, la Regione promuove la collaborazione con altre amministrazioni publiche, in particolare con il Ministero dell'Interno, attraverso la stipulazione di appositi accordi o intese.

5. Per lo svolgimento del referendum consultivo mediante voto elettronico, in ogni seggio elettorale è presente almeno un apparecchio per il voto elettronico collocato in modo da garantire i requisiti della segretezza e personalità del voto. Le procedure e gli strumenti informatici utilizzati garantiscono la registrazione del voto e il conteggio dello stesso, nonché la protezione dei dati immessi rendendo impossibile l'individuazione della sequenza in cui i voti sono espressi. Ciascun apparecchio per il voto elettronico è dotato di un meccanismo che può consentire anche l'eventuale stampa su carta del voto espresso elettronicamente, nonché di un'urna nella quale le schede cartacee possono essere depositate automaticamente al momento della conclusione di ogni singola operazione di voto. Al fine di consentire verifiche maggiori circa la regolarità del voto espresso, prima dell'inizio delle votazioni, in ogni comune sono sorteggiate le sezioni in cui oltre al voto elettronico deve essere affiancata anche la stampa dello stesso. Tali sezioni devono corrispondere almeno al 25 per cento degli elettori aventi diritto al voto.

6. L'apparecchio per il voto elettronico riproduce il riquadro contenente la risposta prescelta conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 26, comma 3. All'elettore deve essere consentito di:

a) visualizzare le opzioni di voto espresse, inclusa l'opzione 'scheda bianca', al fine di verificare la corrispondenza delle sue intenzioni con il voto effettivamente dato;

b) ripetere, per una sola volta, l'intera operazione, in caso di riscontrate difformità rispetto alle intenzioni di voto.

7. La Giunta regionale definisce, sulla base della collaborazione e delle intese stipulate con gli organi e le amministrazioni di cui al comma 4, con apposito regolamento regionale:

a) gli standard tecnici utili per il corretto funzionamento e per impedire qualsiasi contraffazione o manipolazione del sistema di voto, ai quali gli apparecchi per il voto elettronico e ogni altro componente hardware e software del sistema di voto devono risultare conformi;

b) le istruzioni relative all'installazione del sistema di voto nelle singole sezioni elettorali, le operazioni relative allo spoglio del risultato del voto, alla verifica dello stesso, anche tramite tabulati cartacei e controlli a campione, nonché a ogni altra attività utile a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 e ad accertare la regolarità, la verifica delle operazioni di voto e del risultato dello stesso, nonché la corrispondenza tra il numero dei votanti risultante dalle liste elettorali di sezione e il numero effettivo dei votanti;

c) le modalità idonee a garantire l'espressione del voto elettronico a domicilio per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali ovvero per gli elettori che si trovano presso i luoghi di cura e di detenzione;

d) le modalità della formazione dei componenti delle sezioni in cui lo svolgimento del voto avviene con modalità elettronica;

e) le modalità di accesso presso l'ufficio di sezione per il referendum dei tecnici informatici individuati dalla Regione;

f) le modalità di conservazione dei documenti e dei verbali prodotti, nonché delle memorie elettroniche;

g) ogni ulteriore accorgimento volto a garantire la chiarezza e la comprensibilità del sistema di voto.

8. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel titolo I e III della presente legge. In ogni caso la trasmissione dei risultati della votazione avviene per via informatica e telematica, fatto salvo l'obbligo di conservazione dei verbali in copia cartacea presso gli uffici rispettivamente competenti. Il Presidente della Regione promuove, con i competenti organi dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche interessate, le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione del presente articolo.'.

 

          Art. 2. (Norma di rinvio per gli oneri derivanti dallo svolgimento della consultazione referendaria con modalità di voto elettroniche)

1. Per le spese derivanti dallo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum consultivo regionale con modalità di voto elettroniche ai sensi dell'articolo 1 si applica quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 34/1983.

 

          Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.