§ 5.2.82 - L.R. 2 febbraio 2015, n. 7.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 “Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all’estero.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:02/02/2015
Numero:7


Sommario
Art. 1 . Modifica all’articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16
Art. 2 . Modifica all’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16
Art. 3 . Modifica all’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16
Art. 4 . Integrazione dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16
Art. 5 . Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16
Art. 6 . Integrazione dell’articolo 13 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16
Art. 7 . Modifica all’articolo 14 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16
Art. 8 . Modifica all’articolo 15 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16
Art. 9 . Integrazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16
Art. 10 . Modifica all’articolo 16 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16
Art. 11 . Integrazione della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16
Art. 12 . Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2002, n. 16
Art. 13 . Norma transitoria
Art. 14 . Pubblicazione ed entrata in vigore


§ 5.2.82 - L.R. 2 febbraio 2015, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 “Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all’estero.

(B.U. 7 febbraio 2015, n. 6)

 

     Art. 1. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 è così modificato:

“1. La Commissione regionale dei Lucani all’estero è composta da:

a) Presidente del Consiglio regionale o Consigliere da lui delegato con funzioni di Presidente della Commissione;

b) due Consiglieri regionali con incarico di Vice Presidente;

c) un rappresentante dei Comuni designati dall’ANCI (Sezione regionale della Basilicata);

d) un rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Potenza e un rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Matera;

e) un rappresentante di ciascuna Federazione per ogni paese europeo ed extraeuropeo. Il rappresentante è eletto dal Congresso nazionale dei delegati nominati nelle assemblee delle Associazioni lucane iscritte all’Albo Regionale;

f) il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del “Centro dei Lucani nel Mondo – Nino Calice”;

g) i Presidenti delle Federazioni dei Lucani nel mondo quali membri di diritto della Commissione;

h) un rappresentante delle Associazioni Italiane dei Lucani in Italia per ogni Regione. I rappresentanti sono eletti dall’Assemblea delle Associazioni Italiane, convocata dal Presidente della Commissione;

i) i Presidenti dell’Associazione presente nei paesi in cui non è istituita la Federazione, qualora sia l’unica Associazione presente nel paese stesso quali membri di diritto della Commissione.

 

          Art. 2. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 è così modificato:

 

“2. Ogni tre anni il Presidente della Commissione, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può convocare la Conferenza Regionale dei Lucani nel Mondo sull’attività della Commissione, per una verifica pubblica sulla evoluzione del fenomeno e sulle modalità di intervento.”

 

          Art. 3. Modifica all’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 è aggiunto il seguente periodo: “La Commissione può essere convocata a rotazione nei vari continenti con maggiore presenza di emigrati lucani”.

 

          Art. 4. Integrazione dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16

1. All’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 2002 n. 16 è aggiunto il seguente comma:

 

“6 bis. Le deliberazioni della Commissione sono adottate, limitatamente ai rappresentanti delle Federazioni, con voto ponderato secondo le seguenti modalità:

a) un voto per le Federazioni composte fino a cinque Associazioni;

b) due voti per le Federazioni composte da 6 a 10 Associazioni;

c) tre voti per le Federazioni composte da oltre 10 Associazioni.”.

 

          Art. 5. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 è così modificato:

 

“1. Il Comitato esecutivo è composto da otto membri, di cui cinque eletti nella prima seduta della Commissione regionale dei Lucani all’Estero. Sono membri di diritto il Presidente della Commissione ed i Consiglieri regionali di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5. Partecipa al Comitato, senza diritto di voto, il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del “Centro dei Lucani nel Mondo – Nino Calice”.”

 

          Art. 6. Integrazione dell’articolo 13 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16

1. All’articolo 13 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

 

“2 bis. La Giunta regionale garantisce il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dalla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 “Istituzione del Centro dei Lucani nel mondo”.

 

          Art. 7. Modifica all’articolo 14 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16

1. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 è così sostituito:

 

“4. L’iscrizione, adottata con decreto del Presidente del Consiglio regionale, è confermata ogni quinquennio, prima dello svolgimento dei congressi.”.

 

          Art. 8. Modifica all’articolo 15 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16

1. Il comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 è così sostituito:

 

“6. Possono costituirsi Federazioni nei paesi esteri e nelle regioni italiane in cui operano due o più Associazioni. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di gravi inadempienze, con proprio decreto, può disporre la cancellazione dall’Albo regionale di Federazioni e Associazioni.”.

 

          Art. 9. Integrazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16

1. All’articolo 15 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

 

“7 bis. E’ iscritta all’Albo regionale l’Associazione che annoveri trenta iscritti di età non superiore ai quaranta anni e, per le Associazioni con sedi in città in cui sono già costituite una o più Associazioni lucane iscritte all’Albo, è sufficiente un numero di 60 associati , di cui il 50% di età non superiore ai quaranta anni.”.

 

          Art. 10. Modifica all’articolo 16 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 16 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 sono così modificati:

 

“2. Le Federazioni o, in mancanza, le singole Associazioni presentano alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, domande per ottenere le sovvenzioni.”.

“3. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, programma le azioni sulla base dei criteri fissati.”.

 

          Art. 11. Integrazione della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16

1. Dopo l’articolo 29 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 è inserito il seguente articolo:

 

“29 bis. Sportelli Basilicata

1. Sono costituite presso le Associazioni e Federazioni sportelli informativi permanenti, denominati “Sportelli Basilicata”, al fine di favorire e promuovere le produzioni locali e creare un sistema di informazioni e di servizi quale punto di raccordo tra il mondo culturale, economico e sociale regionale con quello degli Stati di riferimento.

2. In particolare gli sportelli devono:

a) supportare gli enti/associazioni locali ed esteri nella realizzazione di partenariati internazionali;

b) attivare servizi di individuazione di contatti commerciali, di consulenze commerciali, fiscali e doganali, di intermediazione economica e commerciale e garantire la collaborazione per la realizzazione di eventi realizzati negli Stati esteri.

3. Gli “Sportelli Basilicata” operano in piena autonomia organizzativa e funzionale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

4. Il coordinamento e l’assistenza tecnica degli Sportelli sono assicurati dal competente Ufficio della Giunta regionale.”.

 

          Art. 12. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2002, n. 16

1. Le espressioni “Lucani all’estero”, contenute nel titolo e negli articoli della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16, sono sostituite con l’espressione “Lucani nel mondo”.

 

          Art. 13. Norma transitoria

1. Dall’entrata in vigore della presente legge decadono dalle loro funzioni i seguenti componenti della Commissione: un rappresentante dell'Università della Basilicata; un rappresentante dell'A.R.D.S.U.; un rappresentante della Commissione tripartita di cui alla L.R. 8 settembre 1998, n. 29; tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede regionale; tre rappresentanti designati rispettivamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede regionale degli industriali, dei commercianti e degli artigiani; un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali più rappresentative che operano stabilmente con proprie strutture da almeno due anni nella Regione Basilicata a favore degli emigrati e delle loro famiglie; un rappresentante designato dall'UNCEM (Sezione regionale di Basilicata); un rappresentante designato dal Comitato di Coordinamento Istituzionale per le Politiche del Lavoro; un rappresentante per ciascuna delle quattro centrali cooperative nazionali più rappresentative, che operano stabilmente con proprie strutture da almeno due anni in Basilicata; un rappresentante di ciascuna delle associazioni riconosciute da network comunitari ed attive nel settore degli scambi con l'estero.

 

          Art. 14. Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.