Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 11/08/2014 |
Numero: | 118 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 51.4.138 - L. 11 agosto 2014, n. 118.
Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili.
(G.U. 21 agosto 2014, n. 193)
1. Nel capo III della
«Art. 15-bis. - (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.