Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 11/11/2014 |
Numero: | 165 |
Sommario |
Art. 1. Procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati |
Art. 2. Misure finanziarie relative ad Enti territoriali |
Art. 3. Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 38.10.534 - D.L. 11 novembre 2014, n. 165. [1]
Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali.
(G.U. 11 novembre 2014, n. 262)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e urgenza di modificare il comma 7 dell'articolo 34 del
Ritenuta la necessità e urgenza di specificare a quale disposizione faccia riferimento la norma di copertura prevista dal comma 8-quater dell'articolo 4 del
Ritenuta, altresì, la necessità di individuare chiaramente i territori interessati alla ricostruzione dei sismi del 2009 e del 2012;
Considerata l'esigenza che le modifiche sopra citate entrino in vigore contestualmente all'entrata in vigore della legge di conversione del
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati
1. Il comma 7 dell'articolo 34 del
Art. 2. Misure finanziarie relative ad Enti territoriali
1. Al comma 8-quater dell'articolo 4 del
Art. 3. Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici
1. All'articolo 23-ter del
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 12 gennaio 2015, n. 8). Abrogato dall'art. 1, comma 550, della