Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 19/06/2014 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1 . Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” |
Art. 2 . Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” |
Art. 3 . Inserimento dell’articolo 18 bis nella legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” |
Art. 4 . Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” |
Art. 5 . Norma transitoria |
§ 5.1.243 - L.R. 19 giugno 2014, n. 17.
Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni.
(B.U. 24 giugno 2014, n. 62)
Art. 1. Modifica dell’articolo 3 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della
“2 bis. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.”.
Art. 2. Modifica dell’articolo 8 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della
“6 bis. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 bis, sentita la competente commissione consiliare, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto gli specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati.
6 ter. Le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al comma 6 bis, sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi.” [1].
Art. 3. Inserimento dell’articolo 18 bis nella
1. Dopo l’articolo 18 della
“Art. 18 bis. Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia.
1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.
2. Agli animali da compagnia è vietato l’accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. I comuni possono, nell’ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.
4. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.”.
Art. 4. Modifica dell’articolo 20 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della
“1 bis. Chiunque violi la disposizione contenuta nel comma 2 bis dell’articolo 3 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.”
Art. 5. Norma transitoria
1. Ai fini di consentire al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione di adeguarsi a quanto previsto dalla presente legge, il divieto di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2015, n. 99, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali.