| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Veneto | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.5 pesca | 
| Data: | 19/06/2014 | 
| Numero: | 18 | 
| Sommario | 
| Art. 1 . Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] | 
§ 3.5.22 - L.R. 19 giugno 2014, n. 18.
Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
(B.U. 24 giugno 2014, n. 62)
     Art. 1. Modifiche dell’articolo 14 della 
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della 
2. All’articolo 14 della 
“2 bis. Il divieto di cui al comma 2, limitatamente al mese di ottobre, non sussiste nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all’articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.”.