Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.6 casa |
Data: | 05/08/2014 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1 . (Modificazioni all'articolo 19, in adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 dell'11 giugno 2014) |
Art. 2 . (Modificazione all'articolo 34) |
Art. 3 . (Modificazioni all'articolo 37) |
Art. 4 . (Modificazioni all'articolo 51) |
Art. 5 . (Modificazione all'articolo 86) |
Art. 6 . (Modificazioni all'allegato A) |
Art. 7 . (Disposizioni di coordinamento e transitorie) |
§ 3.6.20 - L.R. 5 agosto 2014, n. 8.
Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).
(B.U. 12 agosto 2014, n. 32)
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 19, in adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 dell'11 giugno 2014)
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi;";
c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) indicatore della situazione economica (ISE), ai sensi del
Art. 2. (Modificazione all'articolo 34)
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 37)
1. All'articolo 37 della
a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"d) le fasce del valore dell'ISE o dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la determinazione di ulteriori riduzioni o maggiorazioni del canone dovuto;";
b) il comma 4 è abrogato.
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 51)
1. All'articolo 51 della
a) al comma 1, le parole: "vigente alla data di stipulazione del contratto di compravendita" sono sostituite dalle seguenti: "vigente alla data di comunicazione del prezzo da parte dell'ente proprietario";
b) alla lettera a) del comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale caso, si applica un'ulteriore riduzione del 10 per cento rispetto al prezzo determinato ai sensi dei commi 1 e 2;".
Art. 5. (Modificazione all'articolo 86)
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 86 della
Art. 6. (Modificazioni all'allegato A)
1. All'allegato A alla
a) al numero 1) della lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "superiore a quella richiesta dal bando per l'accesso: punti da un minimo di 0,2 a un massimo di 0,5 per ogni anno intero, a discrezione del Comune;";
b) il numero 1.1) della lettera a) è soppresso;
c) il numero 3) della lettera a) è sostituito dal seguente: "3) valore dell'ISE previsto dall'articolo 19:";
d) ai numeri 3.1), 3.2) e 3.3) della lettera a), le parole: "articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 20";
e) ai numeri 1) e 3) della lettera b), le parole: "articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 17";
f) al numero 4) della lettera b), le parole: "articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 16".
Art. 7. (Disposizioni di coordinamento e transitorie)
1. Le parole: "IRSE" o "IRSEE", ovunque ricorrano nella
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni procedono all'aggiornamento straordinario delle graduatorie in essere, finalizzato all'inserimento dei soggetti in possesso dei nuovi requisiti di accesso definiti dall'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della
3. Nelle more della determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della