§ 3.6.20 - L.R. 5 agosto 2014, n. 8.
Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.6 casa
Data:05/08/2014
Numero:8


Sommario
Art. 1 . (Modificazioni all'articolo 19, in adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 dell'11 giugno 2014)
Art. 2 . (Modificazione all'articolo 34)
Art. 3 . (Modificazioni all'articolo 37)
Art. 4 . (Modificazioni all'articolo 51)
Art. 5 . (Modificazione all'articolo 86)
Art. 6 . (Modificazioni all'allegato A)
Art. 7 . (Disposizioni di coordinamento e transitorie)


§ 3.6.20 - L.R. 5 agosto 2014, n. 8.

Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).

(B.U. 12 agosto 2014, n. 32)

 

     Art. 1. (Modificazioni all'articolo 19, in adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 dell'11 giugno 2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), nonché i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi;";

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) indicatore della situazione economica (ISE), ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), non superiore ai limiti definiti ai sensi dell'articolo 20 e rilasciato nel rispetto dei termini definiti dal bando;".

 

          Art. 2. (Modificazione all'articolo 34)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 3/2013, dopo le parole: "parentela di primo grado" sono inserite le seguenti: ", riferiti esclusivamente all'assegnatario e al suo coniuge".

 

          Art. 3. (Modificazioni all'articolo 37)

1. All'articolo 37 della l.r. 3/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"d) le fasce del valore dell'ISE o dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la determinazione di ulteriori riduzioni o maggiorazioni del canone dovuto;";

 

b) il comma 4 è abrogato.

 

          Art. 4. (Modificazioni all'articolo 51)

1. All'articolo 51 della l.r. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, le parole: "vigente alla data di stipulazione del contratto di compravendita" sono sostituite dalle seguenti: "vigente alla data di comunicazione del prezzo da parte dell'ente proprietario";

 

b) alla lettera a) del comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale caso, si applica un'ulteriore riduzione del 10 per cento rispetto al prezzo determinato ai sensi dei commi 1 e 2;".

 

          Art. 5. (Modificazione all'articolo 86)

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 3/2013 è soppresso.

 

          Art. 6. (Modificazioni all'allegato A)

1. All'allegato A alla l.r. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al numero 1) della lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "superiore a quella richiesta dal bando per l'accesso: punti da un minimo di 0,2 a un massimo di 0,5 per ogni anno intero, a discrezione del Comune;";

 

b) il numero 1.1) della lettera a) è soppresso;

 

c) il numero 3) della lettera a) è sostituito dal seguente: "3) valore dell'ISE previsto dall'articolo 19:";

 

d) ai numeri 3.1), 3.2) e 3.3) della lettera a), le parole: "articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 20";

 

e) ai numeri 1) e 3) della lettera b), le parole: "articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 17";

 

f) al numero 4) della lettera b), le parole: "articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 16".

 

          Art. 7. (Disposizioni di coordinamento e transitorie)

1. Le parole: "IRSE" o "IRSEE", ovunque ricorrano nella l.r. 3/2013, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "ISE" o "ISEE".

 

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni procedono all'aggiornamento straordinario delle graduatorie in essere, finalizzato all'inserimento dei soggetti in possesso dei nuovi requisiti di accesso definiti dall'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 3/2013, come modificati dall'articolo 1. Restano ferme le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica già effettuate al 18 giugno 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana della sentenza della Corte costituzionale n. 168 dell'11 giugno 2014.

 

3. Nelle more della determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della l.r. 3/2013, come modificato dall'articolo 3, la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i valori dei canoni e le fasce dell'indicatore della situazione economica da prendere a riferimento per la determinazione del prezzo di vendita previsto dall'articolo 51 della l.r. 3/2013, come modificato dall'articolo 4.