Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 26/09/2014 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1 . Sostituzione dell' articolo 11 della l.r. 46/2014 |
Art. 2 . Entrata in vigore |
§ 6.1.347 - L.R. 26 settembre 2014, n. 52.
Correzione di errore materiale. Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013).
(B.U. 30 settembre 2014, n. 45)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Nell'iter di approvazione della
2. Nei passaggi procedurali il contenuto corretto dell'articolo in questione, come sottoscritto dai presentatori, è stato inserito nella relazione illustrativa e nell’allegato A (Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi) della
3. Il testo ora contenuto nell'articolo 11 della
4. Il testo corretto, viceversa, distribuisce le medesime risorse sul triennio 2014 – 2016, nella misura di euro 350.000,00 per anno, incluso il 2014, e non contiene il riferimento al solo territorio regionale.
5. È necessario correggere l'errore, inserendo il testo corretto della disposizione, e altresì garantire immediata vigenza alla disposizione riformulata per consentire la tempestiva adozione degli atti attuativi, conformi alla disposizione corretta e l'effettiva realizzazione delle misure in essa previste.
Approva la presente legge
Art. 1. Sostituzione dell' articolo 11 della
1. L'articolo 11 della
“ Art. 11 - Modifiche all'articolo 43 della
1. Il comma 1 dell'articolo 43 della
“1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, fino all'importo massimo di euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba.”.
2. Il comma 4 dell'articolo 43 della
“ 4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 – 2016 rispettivamente per le annualità 2015 e 2016. ”.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.