§ 3.2.161 - L.R. 1 ottobre 2014, n. 56.
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:01/10/2014
Numero:56


Sommario
Art. 1 . Modifiche al preambolo della l.r. 45/2013
Art. 2 . Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/2013
Art. 3 . Modifiche all’articolo 11 della l.r. 45/2013
Art. 4 . Modifiche all’articolo 15 della l.r. 45/2013


§ 3.2.161 - L.R. 1 ottobre 2014, n. 56.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), in materia di microcredito in favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà.

(B.U. 8 ottobre 2014, n. 48)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale);

 

Considerato quanto segue:

 

1. La modifica, nell’attuale situazione di crisi economica delle famiglie, intende attivare uno strumento di sostegno finanziario che sia in grado di raggiungere un maggior numero di soggetti che si trovano in difficoltà economica temporanea per contrastare il rischio di povertà e di esclusione sociale;

 

2. E’ pertanto opportuno ampliare la categoria dei beneficiari della misura “Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà” prevista dall’articolo 7 della l.r. 45/2013, in favore dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA individuale che vivono in situazione di temporanea difficoltà economica;

 

3. L'interesse iniziale per la misura microcredito prevista dall’articolo 7 della l.r. 45/2013, e la forte attesa sono stati parzialmente frenati dalle disposizioni di prima applicazione previste dall'articolo 11, comma 2, della stessa l.r. 45/2013, nell'attesa dell’entrata in vigore del cosiddetto “ISEE corrente” che ad oggi non è ancora applicabile. Pertanto è opportuno modificare alcuni elementi di rigidità che nel tempo hanno reso poco utilizzabile il ricorso alla misura: a tal fine è introdotto il riferimento per tutti i beneficiari della misura al valore dell’ISEE di euro 36.151,98;

 

4. E’ opportuno prevedere un meccanismo che garantisca al legislatore una rendicontazione periodica dei risultati e delle criticità emerse in sede di attuazione delle misure attivate;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 45/2013

1. Il punto 5 del preambolo della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), è sostituito dal seguente:

“ 5. Appare altresì necessario agevolare l’erogazione di piccoli prestiti a favore di lavoratori in difficoltà, in quanto in regime di sospensione salariale o in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali se lavoratori dipendenti, oppure in temporanea assenza di commesse o di compensi se lavoratori autonomi titolari di partita IVA; ”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/2013

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 45/2013 è sostituito dal seguente:

“ 2. Hanno titolo alla concessione del contributo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili a tal fine:

a) i lavoratori e le lavoratrici dipendenti residenti in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, che, da almeno due mesi, non ricevono la retribuzione, oppure sono in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali ed hanno un valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98;

b) i lavoratori e le lavoratrici autonomi residenti in Toscana, titolari di partita IVA individuale da almeno due anni precedenti la presentazione della domanda, con valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98. I medesimi soggetti devono inoltre avere i seguenti requisiti:

1) non avere in essere contratti o incarichi di lavoro autonomo né percepire compensi da almeno due mesi;

2) non essere imprenditori;

3) non avere sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori nell’anno in corso. ”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 45/2013

1. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 45/2013 è abrogato.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 45/2013

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 45/2013 è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. Successivamente la Giunta regionale invia, con cadenza annuale, alle commissioni competenti per materia una relazione in cui sono evidenziati per ogni misura attivata i principali risultati e le criticità emerse in sede di attuazione. ”.