§ 4.5.122 - Decreto Presidenziale 8 luglio 2014, n. 23.
Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana. (Art. 59, legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:08/07/2014
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ambito della valutazione ambientale strategica
Art. 3.  Esclusioni
Art. 4.  Autorità competente
Art. 5.  Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA)
Art. 6.  Norme procedurali generali
Art. 7.  La valutazione ambientale strategica
Art. 8.  Verifica di assoggettabilità
Art. 9.  Redazione del rapporto ambientale
Art. 10.  Consultazione
Art. 11.  Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione
Art. 12.  Decisione
Art. 13.  Informazione sulla decisione
Art. 14.  Monitoraggio
Art. 15.  Disposizioni transitorie e finali


§ 4.5.122 - Decreto Presidenziale 8 luglio 2014, n. 23.

Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana. (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.).

(G.U.R. 19 settembre 2014, n. 39)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l’articolo 14, primo comma, lettera p), dello Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

Visto l’articolo 59, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”, con il quale si è disposto che “Fino all’emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

Visto l’articolo 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale”;

Considerato che, in attuazione del citato art. 59 della legge regionale n. 6/2009 la Giunta regionale, con deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, ha approvato il modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana;

Considerato altresì che con l’articolo 11, comma 41, della legge regionale n. 26/2012 sono stati abrogati i commi 3 e 4 del suddetto articolo 59 della legge regionale n. 6/2009;

Ritenuto che, in conseguenza di detta abrogazione, si rende necessario rivedere il modello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 200/2009, dovendosi tenere anche conto delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 152/2006, e, in particolare, di quelle recate dal decreto legislativo n. 128/2010;

Ritenuto necessario sostituire il predetto modello metodologico con un provvedimento di natura regolamentare;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo regionale n. 119 del 6 giugno 2014;

Visti i pareri resi dall’Ufficio legislativo e legale n. 13832 del 6 giugno 2013 e n. 21740 del 19 settembre 2013;

Visti i pareri resi dal Consiglio di giustizia amministrativa n.1289/2013 del 7 ottobre 2013 e n. 29/2014 del 14 gennaio 2014;

Su proposta dell’Assessore per il territorio e l’ambiente;

Emana il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Definizioni

(art. 5 del D.lgs. n. 152/2006)

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica (VAS), il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

c) patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonchè le loro modifiche, che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

e) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 152/2006;

f) modifica: la variazione di un piano o programma

approvato che possa produrre effetti sull’ambiente;

g) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani o programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni di cui al presente regolamento, considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

h) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall’autorità competente sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;

i) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

l) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani o programmi;

m) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni del presente regolamento, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;

n) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni del presente regolamento;

o) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani o programmi;

p) consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani o programmi;

q) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

r) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

 

          Art. 2. Ambito della valutazione ambientale strategica

(art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006)

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. n. 152/2006;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

2. Per i piani o programmi di cui al precedente comma 1 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani o programmi di cui al medesimo comma 1, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 152/2006, tenuto anche conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto d’intervento.

3. Sono altresì sottoposti a VAS, previa verifica di assoggettabilità dell’autorità competente, sentita l’autorità procedente, i piani o programmi diversi da quelli di cui al comma 1 che producono impatti significativi sull’ambiente.

 

          Art. 3. Esclusioni

(art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006)

1. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) i piani o programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato o ricadenti nella disciplina di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) i piani o programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica;

d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli organismi dalla stessa individuati.

 

          Art. 4. Autorità competente

1. L’autorità ambientale competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) è l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, Dipartimento dell’ambiente, e, in ordine ai piani o programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica), il Dipartimento regionale urbanistica.

 

          Art. 5. Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA)

I soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) sono:

a) per il livello regionale:

1. Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;

2. Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana;

3. Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

4. Assessorato regionale delle attività produttive;

5. Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;

6. Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

7. Assessorato regionale della salute;

8. Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ARPA;

9. Dipartimento regionale della protezione civile;

10. Azienda foreste demaniali;

11. Enti parco regionali;

12. Province regionali;

b) per il livello provinciale, sovra comunale e comunale:

1. Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;

2. Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ARPA;

3. Provincia di appartenenza;

4. comuni siciliani;

5. comuni limitrofi al comune che redige il piano e/o programma;

6. uffici del Genio civile;

7. Soprintendenze BB.CC.AA;

8. Aziende sanitarie provinciali;

9. Ispettorati ripartimentali delle foreste;

10. Enti gestori delle riserve naturali orientate - RNO;

11. Enti gestori delle aree marine protette - AMP;

12. Capitanerie di porto;

13. ogni altra Amministrazione cui la legge conferisca competenza in materia ambientale in relazione a specifici piani o programmi.

 

          Art. 6. Norme procedurali generali

1. Le proposte di semplificazione e coordinamento procedurale del presente regolamento, elaborate secondo le indicazioni contenute nel vigente D.lgs. n. 152/2006, interessano la formazione di piani e programmi di livello regionale, provinciale, comunale e loro varianti.

2. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. L’autorità competente, ove ritenuto utile, provvede ad indire, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e del titolo IV della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate e competenti ad esprimere le successive valutazioni.

4. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell’ambito delle procedure disciplinate negli articoli 7, 8, 9 e 10 l’autorità competente può concludere con il proponente o l’autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

 

          Art. 7. La valutazione ambientale strategica

Modalità di svolgimento

(art. 11, D.lgs. n. 152/2006)

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3;

b) l’elaborazione del rapporto ambientale;

c) lo svolgimento di consultazioni;

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;

e) la decisione;

f) l’informazione sulla decisione;

g) il monitoraggio.

2. L’autorità competente, al fine di promuovere l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

a) esprime il proprio parere sull’assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3;

b) collabora con l’autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui al successivo articolo 14;

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura amministrativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani o programmi a cui si applicano le disposizioni del presente regolamento parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione.

6. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

 

          Art. 8. Verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3 del presente regolamento, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del D.Lgs n. 152/2006.

2. L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all’autorità competente ed all’autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità competente con l’autorità procedente, l’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente.

4. L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al precedente comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui all’articolo 11 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico, nelle forme in uso per la pubblicazione degli atti amministrativi e nei siti web istituzionali sia dell’autorità competente che procedente per almeno quarantacinque giorni.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli impatti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

 

          Art. 9. Redazione del rapporto ambientale

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall’invio del rapporto preliminare di cui al precedente comma 1.

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all’autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. Le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma, sono riportate nell’allegato VI al D.Lgs. n. 152/2006. Il rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

5. La proposta di piano o di programma, entro i quindici giorni successivi al ricevimento, è comunicata, a cura del responsabile del procedimento, anche secondo modalità concordate, all’autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 10, comma 1, decorrono i tempi dell’esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato ai fini previsti dal comma 3 del successivo articolo 10.

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell’autorità competente e presso gli uffici della Regione e delle Province regionali il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

7. L’autorità competente, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 5, primo periodo, comunicherà all’autorità procedente le modalità per l’avvio delle procedure di consultazione di cui all’articolo 10, comma 1.

 

          Art. 10. Consultazione

1. Contestualmente alla comunicazione o, comunque, immediatamente dopo la scadenza del termine di cui al precedente articolo 9, comma 7, l’autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. L’avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

2. L’autorità competente e l’autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al punto 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di pubblicità, deposito e partecipazione di cui ai commi 1, 2 e 3, sono coordinate con gli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e con le disposizioni del Titolo III della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

5. In ordine ai piani e ai programmi di natura urbanistica, e loro varianti, le procedure di pubblicità, deposito, e partecipazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono avviate contestualmente all’adozione dei piani e dei programmi da parte dell’organo competente.

 

          Art. 11. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione

1. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi del precedente articolo 10 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui allo stesso articolo 10.

2. L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al precedente comma 1, alle opportune revisioni del piano o programma.

 

          Art. 12. Decisione

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, con l’eventuale altra documentazione prevista per specifici piani e programmi che si dovesse ritenere utile allegare, sono trasmessi all’organo competente all’adozione o approvazione del piano o programma.

 

          Art. 13. Informazione sulla decisione

1. La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione nei siti web delle autorità interessate:

a) il parere motivato espresso dall’autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui al successivo articolo 14.

 

          Art. 14. Monitoraggio

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente anche con il supporto degli enti e degli organismi pubblici competenti per le rilevazioni ambientali.

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell’autorità competente, dell’autorità procedente e degli enti e degli organismi pubblici competenti per le rilevazioni ambientali.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

 

          Art. 15. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di VAS avviate dopo la sua entrata in vigore. A tali fini le procedure di VAS si intendono avviate dal momento dell’attivazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.