Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 enti locali: ordinamento |
Data: | 20/11/2014 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 |
Art. 2. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 1.6.143 - L.R. 20 novembre 2014, n. 26.
Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali.
(G.U.R. 21 novembre 2014, n. 49)
Art. 1. Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
Art. 2. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali
1. All’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la
a) all’articolo 55, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:
‘5 bis. Gli incarichi di commissario straordinario di cui al presente articolo non possono essere conferiti, a pena di nullità, a soggetti titolari di altri incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale.
5 ter. Non costituisce causa di inconferibilità ai sensi del comma 5 bis la titolarità di incarichi dirigenziali all’interno dell’Amministrazione regionale.’;
b) all’articolo 145, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:
‘5 bis. Gli incarichi di commissario straordinario di cui al presente articolo non possono essere conferiti, a pena di nullità, a soggetti titolari di altri incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale.
5 ter. Non costituisce causa di inconferibilità ai sensi del comma 5 bis la titolarità di incarichi dirigenziali all’interno dell’Amministrazione regionale.’.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.