Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 15/07/2014 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche e integrazione all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 |
§ III.1.144 - L.R. 15 luglio 2014, n. 30.
Modifiche e integrazione all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)
(B.U. 18 luglio 2014, n. 96)
Art. 1. Modifiche e integrazione all’articolo 24 della
1. All’articolo 24 della
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. I candidati idonei alla nomina di Direttore generale inclusi nell’elenco di cui al comma 2 hanno la facoltà, con priorità rispetto agli altri aspiranti e comunque in subordine rispetto ai Direttori generali in carica, di partecipare al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione Puglia ai sensi del comma 4 dell’articolo 3-bis del
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. La designazione dei Direttori generali delle aziende e degli enti del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall’elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei delle altre regioni, facendo divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza.”;
c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
“10 bis. Il Direttore generale nominato deve produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all’articolo 3 bis, comma 4, del
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53, comma 1 della